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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04096/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2016, emesso a seguito di PVC, con recupero di maggiori imposte dirette e IVA e applicazione di sanzioni. Il recupero derivava da due rilievi: la rettifica delle rimanenze finali e l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata del 4% ritenuta non giustificata perché non riferita a immobili "prima casa". La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello sulla questione IVA e, secondo quanto riportato, aveva accolto parzialmente l'appello sulla rettifica delle rimanenze. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2426 c.c. e degli artt. 92 e 110 TUIR, sostenendo che la CTR avesse errato nell'annullare il rilievo sulle rimanenze sulla base dell'assunto che la loro valutazione non potesse essere incisa dalla vendita di un appartamento a prezzo inferiore al costo di costruzione, mentre invece le rimanenze concorrevano alla formazione del reddito e la loro sopravvalutazione avrebbe indebitamente abbattuto il reddito imponibile.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della censura fiscale, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. La sentenza impugnata non risultava prodotta in allegato al ricorso; l'allegato depositato riguardava un'altra controversia. Tale omissione impediva di verificare l'esistenza del provvedimento impugnato, la sua data e il suo numero di pubblicazione, nonché la tempestività dell'impugnazione. La Corte ha inoltre osservato che la successiva mancata produzione da parte del controricorrente non valeva a sanare il vizio e che non era stata proposta istanza di rimessione in termini in tempo utile. Le spese sono state integralmente compensate per la natura officiosa della questione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato dalla ricorrente come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso, perché impedisce la verifica dell'esistenza del provvedimento, della sua data e della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 2426 c.c.

    norma invocata dalla ricorrente sulla valutazione delle rimanenze di magazzino.

  • artt. 92 e 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    norme invocate dalla ricorrente in tema di determinazione del reddito e rilevanza fiscale delle rimanenze.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per escludere che l'istanza di rimessione in termini potesse essere formulata con memoria illustrativa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la produzione della sentenza impugnata, prevista dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è onere necessario: la sua omissione comporta improcedibilità quando impedisce alla Corte di verificare l'esistenza del provvedimento, la data di pubblicazione e la tempestività dell'impugnazione.
  • La produzione di un provvedimento diverso da quello oggetto di impugnazione non sana l'omissione, poiché non consente di ricostruire l'oggetto del giudizio né di controllare i presupposti processuali del ricorso.
  • La successiva disponibilità del provvedimento presso la controparte non esclude l'improcedibilità se il documento non risulta ritualmente prodotto dal ricorrente e non sia stata formulata tempestiva istanza di rimessione in termini.
  • La mera trascrizione nel ricorso del contenuto della decisione impugnata non supplisce alla mancata produzione dell'atto, quando la Corte non possa comunque verificarne esistenza, data e oggetto.
  • L'improcedibilità rilevata d'ufficio per difetto di produzione del provvedimento impugnato assorbe l'esame dei motivi di ricorso e giustifica la compensazione integrale delle spese se la questione è stata rilevata officiosamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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