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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24838/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2010, con cui l'Amministrazione recuperava a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile. I contribuenti avevano impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, ma l'Agenzia, in cassazione, ha censurato la sentenza della CTR del Lazio per non avere dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo: secondo la ricorrente, la notifica del ricorso a mezzo PEC, eseguita nel 2016, era radicalmente inesistente perché, alla data della notifica, nel Lazio il processo tributario telematico non era ancora attivato e dunque quella modalità non era consentita. I contribuenti hanno resistito sostenendo l'infondatezza del ricorso e, in via difensiva, hanno invocato comunque il raggiungimento dello scopo della notifica. La Corte ha accolto il motivo dell'Agenzia, rilevando che la notifica via PEC, effettuata prima dell'attivazione del processo tributario telematico nella Regione Lazio, era inesistente e non sanabile; ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario dei contribuenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate: la notifica del ricorso introduttivo a mezzo PEC, avvenuta quando nel Lazio il processo tributario telematico non era ancora operativo, era giuridicamente inesistente e non poteva essere sanata dal raggiungimento dello scopo. In applicazione del principio di specialità del processo tributario e della disciplina tecnica del PTT, la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso originario dei contribuenti. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico dei contribuenti le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione alla disciplina delle notificazioni nel processo tributario e alla necessità di rispettare le forme consentite dalla normativa speciale.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    evocato quale norma del rito tributario rilevante ai fini dell'ammissibilità/ritualità dell'atto introduttivo.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    indicato come vizio dedotto per nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 156 c.p.c.

    non applicabile in caso di notificazione inesistente; il raggiungimento dello scopo non sana un atto privo degli elementi essenziali della notificazione.

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992

    richiamato per affermare che le notifiche telematiche nel processo tributario erano previste in via sperimentale e solo per talune Commissioni e a determinate decorrenze.

  • d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    richiamato quale fonte regolamentare del processo tributario telematico.

  • d.m. 4 agosto 2015

    indicato come atto che ha adottato le disposizioni tecniche del processo tributario telematico e ne ha avviato l'attivazione sperimentale in specifiche regioni.

  • L. 53/1994

    richiamata nel passaggio che collega la possibilità di notificazione telematica agli atti processuali secondo la disciplina speciale e regolamentare.

  • d.l. 90/2014, art. 46, comma 1, lett. a), n. 2

    citato per la modifica della disciplina delle notifiche telematiche da parte degli avvocati.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione a mezzo PEC dell'atto introduttivo è valida solo se compiuta nel rispetto della disciplina speciale e delle relative attivazioni territoriali e temporali; se eseguita prima dell'operatività del processo tributario telematico nella regione interessata, la notificazione è inesistente.
  • La notificazione inesistente non è sanabile mediante il principio del raggiungimento dello scopo né mediante l'art. 156 c.p.c., poiché manca un atto riconoscibile come notificazione e manca il potere giuridico di compierlo nel contesto normativo applicabile.
  • Nel contenzioso tributario, la disciplina speciale prevale su quella processuale civile generale quando regola in modo specifico le modalità di notificazione degli atti.
  • Quando l'irregolarità della notificazione è radicale e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità del ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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