Cassazione Civile, Ordinanza n. 23198/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un procedimento di protezione internazionale e umanitaria promosso da un cittadino straniero, assistito da un’avvocata. Dopo il rigetto della domanda in primo grado e in appello, la Corte d’appello ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ritenendo integrata l’ipotesi di colpa grave ex art. 136 d.P.R. n. 115/2002 e ha conseguentemente negato anche la liquidazione del compenso del difensore. L’avvocata ha proposto opposizione in proprio contro il decreto di revoca e, rigettata l’opposizione, ha ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per avere il giudice di merito compiuto una valutazione della fondatezza dell’appello pur negando che la colpa grave comporti un nuovo sindacato sul merito; (2) violazione dell’art. 126, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 per avere affermato che la manifesta infondatezza dell’appello avrebbe dovuto essere rilevata già in sede di ammissione al patrocinio; (3) violazione dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per avere interpretato erroneamente la nozione di colpa grave. Il Ministero ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 81-83 e 100 c.p.c. e degli artt. 130 e 133 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il difensore non fosse legittimato ad impugnare in proprio il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio, essendo la legittimazione riservata alla sola parte ammessa al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale del Ministero, dichiarando assorbito il ricorso principale. Ha affermato il principio secondo cui il difensore non ha legittimazione autonoma a impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato né il decreto di revoca del beneficio già concesso, perché tale legittimazione spetta esclusivamente alla parte interessata, unica titolare del diritto al patrocinio. Conseguentemente ha cassato senza rinvio l’ordinanza impugnata e ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta in proprio dall’avvocata contro il decreto di revoca. Ha inoltre posto a carico della ricorrente principale le spese del giudizio di opposizione e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La revoca del patrocinio può essere disposta in presenza di colpa grave; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non entra nel merito di tale presupposto perché assorbe la questione sulla legittimazione a impugnare.
È richiamato dalla ricorrente principale per sostenere che la manifesta infondatezza dell’impugnazione non potesse essere rivalutata nel giudizio di revoca; la Corte non decide su questo profilo perché assorbito.
Norma richiamata per l’opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato; la Corte precisa che, se è revocato il beneficio, l’opposizione spetta alla parte e non al difensore.
Richiamato nel ricorso introduttivo dell’opposizione; non forma oggetto di autonoma ratio decidendi.
Richiamato quale base processuale dell’opposizione; non decisivo ai fini della ratio.
Richiamato dalla parte opponente quale rito utilizzato; non decisivo ai fini della legittimazione.
È la norma del perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata dalla ricorrente principale e dal Ministero.
Richiamati dal Ministero per sostenere la carenza di legittimazione autonoma del difensore.
Richiamato dal Ministero per contestare l’interesse/legittimazione ad agire del difensore in proprio.
La Corte lo utilizza per distinguere tra legittimazione alla presentazione dell’istanza, attribuita anche al difensore, e legittimazione all’impugnazione, riservata al solo interessato.
La Corte vi rinviene la previsione secondo cui la legittimazione ad impugnare spetta al solo interessato.
artt. 112 e 113 d.P.R. n. 115/2002
Richiamati come ulteriore conferma della distinzione di legittimazione in materia di revoca dell’ammissione al patrocinio.
Usato per la cassazione senza rinvio e la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta da soggetto privo di legittimazione.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il decreto di rigetto dell’istanza o il decreto di revoca del beneficio spetta esclusivamente alla parte che intende avvalersene o che ha subito la revoca, in quanto unica titolare del diritto al beneficio.
- Il difensore, pur potendo essere legittimato a presentare l’istanza di ammissione in alcune fasi del procedimento, non è titolare di una legittimazione autonoma all’impugnazione del provvedimento che nega o revoca il patrocinio; ove il beneficio venga revocato, resta ripristinato retroattivamente l’obbligo della parte di sopportare personalmente le spese di difesa.
- Se l’opposizione o l’impugnazione è proposta da soggetto privo di legittimazione, il giudice può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiarare inammissibile l’azione introdotta, assorbendo le censure di merito.
- La questione della fondatezza dell’appello o della configurabilità della colpa grave ai fini della revoca del patrocinio resta logicamente assorbita quando manca la legittimazione del soggetto che ha proposto l’opposizione.
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