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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03078/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato davanti al Giudice di pace il decreto di respingimento disposto nei suoi confronti dopo lo sbarco a Lampedusa, deducendo di non essere stato tempestivamente e compiutamente informato della possibilità di chiedere protezione internazionale al momento del rintraccio e della prima accoglienza. In cassazione ha denunciato, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 20 e 26 del d.lgs. n. 25/2008, dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 10 e 32 Cost., degli artt. 8 e 13 CEDU e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., oltre a vizi di motivazione. Ha sostenuto che il Giudice di pace aveva ritenuto provata l'avvenuta informativa solo sulla base della formula riportata nel decreto di respingimento, senza alcun riscontro nel foglio notizie o in altri atti, e senza verificare tempi, modalità, lingua usata o presenza di interprete/mediatore; ciò gli avrebbe impedito di presentare la domanda di protezione internazionale prima dell'adozione del respingimento e avrebbe quindi leso anche il diritto a un ricorso effettivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della censura relativa all'inadempimento dell'obbligo informativo ex art. 10-ter T.U.I., ritenendo insufficiente la mera attestazione contenuta nel decreto di respingimento circa l'avvenuta informazione. Ha affermato che, quando l'interessato contesta il punto, l'amministrazione deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare tempi, modalità e comprensibilità dell'informativa, non essendo sufficiente una formula stereotipata. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Giudice di pace di Agrigento, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge e del vizio motivazionale nel ricorso per cassazione.

  • artt. 3, 6, 20 e 26 del d.lgs. n. 25/2008

    Richiamati dal ricorrente a sostegno delle garanzie procedurali in materia di protezione internazionale e informazione dello straniero.

  • art. 10-ter del d.lgs. n. 286/1998

    Impone un'informativa completa ed effettiva agli stranieri condotti presso i punti di crisi sulle procedure di protezione internazionale e sulle altre opzioni previste; l'adempimento non può ritenersi provato da una mera formula generica nel provvedimento di respingimento.

  • art. 10 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di asilo e alla disciplina dell'ingresso e del soggiorno dello straniero.

  • art. 32 Cost.

    Invocato dal ricorrente a presidio delle situazioni soggettive connesse all'accoglienza e alla tutela della persona.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a tutela della vita privata e familiare rispetto al respingimento.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato a fondamento del diritto a un ricorso effettivo contro il decreto di respingimento.

  • artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare il metodo di valutazione della prova e della motivazione adottato dal giudice di merito.

  • art. 10-ter T.U.I.

    La Corte lo interpreta nel senso che l'informativa deve essere concreta, completa e verificabile; in caso di contestazione non basta la mera attestazione formale nel decreto, occorrendo elementi probatori su modalità, lingua e comprensibilità della comunicazione.

Massime di principio

  • In materia di respingimento dello straniero, l'obbligo di informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale deve essere assolto in modo concreto, completo ed effettivo, non essendo sufficiente una clausola standard inserita nel provvedimento amministrativo.
  • Quando il destinatario contesta di aver ricevuto l'informativa, l'amministrazione deve offrire riscontri specifici e verificabili sull'avvenuta comunicazione, indicando tempi, modalità, lingua utilizzata e presenza di interprete o mediatore culturale.
  • La mancata prova dell'effettiva informazione può incidere sia sulla possibilità di presentare tempestivamente la domanda di protezione internazionale sia sul diritto a un ricorso effettivo avverso il respingimento.
  • Il giudice di merito non può ritenere provato l'adempimento dell'obbligo informativo per la sola forza fidefacente della formula riportata nel decreto, se mancano ulteriori elementi documentali o probatori nel fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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