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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34699/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per falso (art. 483 c.p., in relazione all'art. 76 D.P.R. 445/2000) per avere nell'autocertificazione di assunzione attestato di possedere la "Laurea triennale in Scienze matematiche, Fisiche e Naturali" conseguita nel 1995 con votazione 91/110, titolo che l'Università non ha potuto confermare. In Cassazione si contestava: (i) che la dichiarazione avrebbe attestate solo la frequenza di un corso e non il conseguimento del titolo, con conseguente assenza di dolo; (ii) che si trattava di "falso innocuo" privo di rilevanza penale perché non idoneo a garantire vantaggi e non incideva sull'assunzione; (iii) che, in ogni caso, doveva essere valutata la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) data la scarsa rilevanza e l'assenza di abitudine al comportamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure prospettate si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di merito, non consentita in questa sede: i giudici di merito hanno logicamente motivato che l'indicazione della votazione (91/110) corroborava l'affermazione del conseguimento della laurea e dimostrava il dolo. Ha inoltre escluso il carattere di "falso innocuo", osservando che l'innocuità va valutata sul significato attestativo dell'atto e non sull'eventuale uso pratico dello stesso; infine la Corte d'appello ha motivatamente escluso la tenuità del fatto (art. 131-bis) rilevando la possibile utilizzazione dell'atto per avanzamenti o per l'assegnazione di mansioni. Conseguentemente la condanna impugnata è rimasta confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (testo della sentenza in Cassazione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle...)

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Applicato come fattispecie di falso ideologico: la Corte ha ritenuto che l'autocertificazione contenente il titolo e la votazione costituisse una attestazione idonea a ledere la fede pubblica, con dolo ricavabile dall'indicazione della votazione.

  • art. 76 D.P.R. 445/2000

    Richiamato come norma sanzionatoria connessa alle false dichiarazioni nelle autocertificazioni; la menzione era parte dell'imputazione per il rilievo penale della falsa autocertificazione.

  • art. 46 D.P.R. 445/2000

    Norma che disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazioni; qui utilizzata per inquadrare l'atto come autocertificazione rilevante ai fini dell'accertamento della veridicità dei titoli dichiarati.

  • art. 47 D.P.R. 445/2000

    Norma che disciplina le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; richiamata nella correlazione tra tipo di autocertificazione e responsabilità penale per falsa attestazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità: è possibile censurare solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; le doglianze che mirano a una nuova valutazione delle prove sono inammissibili.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per richiedere la non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito, motivata, abbia escluso la tenuità in considerazione della funzione attestativa dell'atto e della possibile utilità per avanzamenti o mansioni.

Massime di principio

  • Una autocertificazione che dichiari il possesso di un titolo di studio corredata di votazione può integrare il reato di falso ideologico (art. 483 c.p.) se l'indicazione rafforza l'apparenza del conseguimento del titolo e consente di inferire il dolo.
  • La rilevanza del "falso innocuo" si valuta sul piano della funzione attestativa dell'atto e del suo senso intrinseco: l'assenza di un uso pratico concreto dell'atto non basta a escludere la rilevanza penale.
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito: vanno contestati vizi logici, contraddittorietà o travisamento della prova; la semplice offerta di una diversa interpretazione dei fatti è inammissibile.
  • La non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione motivata delle condizioni di lieve offensività, dell'entità del danno e del contesto: la mera scarsa utilità pratica dell'atto non è sufficiente se l'atto ha funzione attestativa potenzialmente rilevante.
  • Per chi redige autocertificazioni è rischioso indicare elementi dettagliati (es. votazione) non corrispondenti al vero: tali elementi facilitano l'accertamento del dolo e la configurabilità del reato.

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