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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09469/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva dalla richiesta di tre piloti di vedere accertato il loro diritto ad essere assunti come comandanti-pilota alle dipendenze della nuova compagnia aerea a decorrere dal 13 gennaio 2009, con domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. I ricorrenti assumevano che la società avesse violato gli obblighi a contrarre assunti con un accordo quadro governativo del 14 settembre 2008 e con successivi accordi sindacali del 30/31 ottobre 2008 e del 19 febbraio 2009, sostenendo che tali intese avessero imposto l'assunzione di un numero minimo inderogabile di piloti e che essi, per anzianità e requisiti, dovessero essere inclusi tra i beneficiari. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che gli accordi avessero natura programmatica e interprivata, non attribuendo ai lavoratori un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, e che in ogni caso i ricorrenti non avessero allegato e provato il possesso dei requisiti selettivi richiesti. In cassazione sono stati proposti sedici motivi, prevalentemente per errori processuali: travisamento della domanda, omessa pronuncia, ultrapetizione, violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. nell'interpretazione degli accordi, violazione dell'art. 115 c.p.c. sul principio di non contestazione, violazione dell'art. 421 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, per difetto di specificità, autosufficienza e interesse, osservando che le censure non riportavano in modo completo gli atti rilevanti, contestavano l'interpretazione di merito degli accordi senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e, comunque, non scalfivano l'autonoma ratio decidendi secondo cui gli accordi avevano contenuto programmatico e non gestorio, incapace di fondare un diritto immediato all'assunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, in larga parte formulate come travisamento della domanda e violazione di norme processuali e interpretative, non rispettassero il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, non trascrivendo integralmente gli atti e gli accordi rilevanti né individuando con precisione gli errori denunciati. Inoltre, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità, le doglianze non superavano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla natura programmatica degli accordi sindacali e sulla mancata prova dei requisiti selettivi. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore di ciascuna resistente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato quale base della domanda di sentenza costitutiva del contratto di lavoro subordinato; la Corte di merito ne ha escluso l'applicabilità perché non risultava configurabile un diritto soggettivo perfetto all'assunzione.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per qualificare gli accordi sindacali come atti negoziali interprivati non idonei, di per sé, ad attribuire ai lavoratori terzi un diritto immediato all'assunzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asseriti travisamenti della domanda, omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze per difetto di autosufficienza e perché non emergeva alcuna pronuncia extra petita.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione delle prove; la Corte ha rilevato la carenza di specificità delle censure e, comunque, l'inidoneità a scalfire la decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione per relationem alle precedenti decisioni di appello; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per contestare l'interpretazione letterale degli accordi; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e che il ricorrente deve trascrivere il testo negoziale e indicare specificamente i canoni violati.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato unitamente all'art. 1362 c.c. per sostenere una lettura utile dell'accordo e della tabella; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 421 c.p.c.

    Invocato per censurare il rilievo officioso della questione relativa alle tabelle; la doglianza è stata ritenuta inammissibile anche per difetto di interesse.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Usato come base formale di tutti i motivi di ricorso; la Corte ha escluso la possibilità di scrutinio per carenze di specificità, autosufficienza e, per il n. 5, per la preclusione da doppia conforme.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per i requisiti di contenuto-forma del ricorso, in particolare esposizione sommaria dei fatti e indicazione specifica degli atti rilevanti; la sua inosservanza ha determinato l'inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte lo ha valorizzato come requisito funzionale alla comprensione della vicenda e delle censure.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiamato per l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la preclusione del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, non superata dai ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di travisamento della domanda o di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorso non riporta in modo autosufficiente e puntuale il contenuto degli atti processuali rilevanti e non indica esattamente le domande o eccezioni asseritamente non esaminate.
  • La doglianza di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e trascrivere il testo negoziale necessario a consentire il controllo di legittimità.
  • Gli accordi sindacali o negoziali che prevedano assunzioni in funzione di esigenze organizzative e di selezione secondo criteri aziendali non attribuiscono automaticamente ai terzi un diritto soggettivo all'assunzione se i beneficiari non siano specificamente individuati o determinabili e se permanga un margine di scelta collegato al fabbisogno aziendale.
  • Quando la decisione di merito poggia su una ratio autonoma non efficacemente censurata, i motivi diretti contro ulteriori argomentazioni della sentenza sono inammissibili per difetto di interesse.
  • La violazione del principio di non contestazione e l'omesso esame di fatti decisivi sono deducibili in cassazione solo se il ricorso descrive compiutamente il fatto processuale, trascrive le difese e gli atti rilevanti e, nel caso di doppia conforme, indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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