Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20079/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore di servizi)

La controversia

La controversia nasce dall'inadempimento contrattuale imputato a una società di telefonia nell'esecuzione di un contratto di somministrazione di servizi concluso con un'impresa individuale. Nei primi due gradi di merito è stato accertato l'inadempimento, ma la domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto di prova del danno e del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio. Il ricorrente per cassazione ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe pronunciato oltre i limiti del devolutum e non avrebbe tenuto conto del libro fatture 2015; 2) violazione degli artt. 1218, 1223, 2059, 2697 c.c. e 112, 155 c.p.c. per errata valutazione della prova del danno, che sarebbe stata documentata e anche suscettibile di prova testimoniale; 3) violazione degli artt. 1223, 2059, 2697 c.c. e 112, 115 c.p.c. sul nesso causale tra inadempimento e danno, che si assumeva documentalmente provato, oltre a censura sulla mancata ammissione delle prove orali; 4) violazione dell'art. 1226 c.c. per mancata liquidazione equitativa del danno, che il ricorrente riteneva non dimostrabile nel preciso ammontare ma comunque esistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice d'appello può confermare la decisione con diversa motivazione, purché resti entro il contenuto sostanziale della domanda e nei limiti del devolutum, senza violare l'art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché formulati in modo generico quanto alla violazione di legge e, in sostanza, diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha infine respinto il quarto motivo, chiarendo che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone comunque la prova certa dell'esistenza del danno, prova che nella specie il giudice di merito aveva escluso con motivazione ritenuta adeguata. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice d'appello, restando nel contenuto sostanziale della domanda e nei limiti del devolutum, conferma la decisione con ragioni giuridiche diverse o valorizzando fatti risultanti dagli atti non considerati dal primo giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di nullità della sentenza dedotto per pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova del danno risarcibile e del nesso eziologico tra inadempimento e pregiudizio.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme invocate a sostegno della domanda risarcitoria, senza un autonomo approfondimento decisorio della Corte sul suo contenuto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che l'onere di provare l'esistenza del danno grava sulla parte che lo allega.

  • art. 155, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma la Corte rileva che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è consentita solo quando il danno sia provato nella sua esistenza ma sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile determinarne l'esatto ammontare; non può supplire alla totale mancanza di prova dell'an del danno.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve illustrare il contenuto precettivo della norma asseritamente violata e confrontarlo con la decisione impugnata; non basta il mero elenco delle disposizioni nella rubrica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure formalmente qualificate come violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di riesame dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La critica alla valutazione dei fatti sarebbe proponibile, al più, nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudice di appello, entro i limiti del devolutum, può confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle del primo giudice o delle parti, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché non alteri il contenuto sostanziale della domanda.
  • In sede di legittimità, il motivo che denunci violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente indicare in rubrica le norme asseritamente violate.
  • La deduzione di violazione degli artt. 1218, 1223, 2697 c.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone la prova certa dell'esistenza del danno; essa interviene solo per colmare l'impossibilità o la particolare difficoltà di provarne l'esatto ammontare, non per supplire alla mancanza di prova dell'an debeatur.
  • Quando il giudice di merito abbia escluso, con motivazione congrua, la prova dell'esistenza del danno, la censura sulla mancata liquidazione equitativa è infondata.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.