Cassazione Civile, Ordinanza n. 25389/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari contigui relativa a un solaio di interpiano qualificato come bene comune e a lavori di manutenzione straordinaria richiesti per problemi di stabilità. In primo grado era stata accolta la domanda di accertamento dell'inadempimento dei proprietari dell'immobile sottostante rispetto agli obblighi di collaborazione e contribuzione ai lavori, con ordine di consentire l'esecuzione dell'intervento e con statuizioni anche sul risarcimento dei danni. Il soccombente in appello ha poi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1218 c.c. per asserita errata lettura della consulenza tecnica e per il mancato riconoscimento di Euro 11.250 a titolo di danno da mancato godimento dell'immobile, dovuto alla mancata disponibilità dei vicini a eseguire i lavori; 2) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per avere la Corte territoriale negato il risarcimento nonostante la dedotta mancata contestazione specifica dell'an e del quantum da parte dei convenuti; 3) violazione dell'art. 2051 c.c. per avere la Corte attribuito al ricorrente la responsabilità del danno subito dai vicini in occasione di un allagamento, ritenendo irrilevante che la causa fosse da imputare a terzi ignoti e che il proprietario avesse affidato i lavori a una ditta. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto e non scalfivano la doppia ratio decidendi della sentenza impugnata: da un lato la mancanza di prova del danno da mancato godimento, dall'altro l'accertamento tecnico che escludeva le patologie dedotte; inoltre ha ribadito che la mancata contestazione non vincola meccanicamente il giudice, che può sempre escludere il fatto allegato se dagli atti risulta il contrario. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non confrontava entrambe le rationes decidendi: la negligenza del proprietario nell'avere lasciato accessibile l'immobile durante i lavori e la responsabilità ex art. 2051 c.c., non esclusa dalla consegna dell'immobile all'appaltatore salvo caso fortuito non provato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La decisione di merito della Corte d'appello di Catanzaro è così rimasta ferma: rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado nei punti non esplicitamente censurati con motivi ammissibili. La Corte ha valorizzato, per l'inammissibilità, la presenza di rationes decidendi autonome e la mancata specifica censura di entrambe, nonché il fatto che il ricorrente sollecitava una diversa valutazione del materiale istruttorio.
Norme richiamate
La censura non può risolversi in una mera diversa lettura delle risultanze istruttorie; il giudice di merito conserva il potere di valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento nei limiti di legge.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inadempimento dei convenuti; la Corte non ne accoglie l'applicazione perché la doglianza era inammissibile e incentrata su questioni di fatto.
La mancata contestazione della domanda o delle allegazioni non comporta un vincolo meccanico per il giudice, che può comunque rilevare l'inesistenza del fatto allegato dagli atti di causa.
Invocato per sostenere la rilevanza della mancata contestazione specifica; la Corte ribadisce che tale profilo non impedisce la valutazione critica delle prove da parte del giudice.
La Corte richiama la responsabilità aquiliana quale ulteriore profilo della condotta negligente del proprietario che lasci accessibile l'immobile, anche se l'evento possa essere materialmente ascrivibile a terzi.
È affermato che il committente/proprietario può rispondere verso i terzi come custode; la consegna dell'immobile all'appaltatore non esclude la responsabilità, salvo il caso fortuito che nella specie non è stato provato.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perché non si confronta adeguatamente con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e sufficienti ciascuna da sola a giustificare il decisum, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola comporta l'inammissibilità del motivo o del ricorso, perché l'eventuale accoglimento non sarebbe comunque idoneo a rimuovere la decisione.
- La doglianza che sollecita una diversa lettura delle prove o del contenuto della consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile in cassazione quando si traduce in una richiesta di nuova valutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità.
- La mancata contestazione delle allegazioni di controparte non determina di per sé l'automatica prova del fatto dedotto: il giudice di merito può comunque escluderlo se dagli atti e dal materiale probatorio emergono elementi contrari.
- In materia di responsabilità da cose in custodia, il proprietario o committente non è automaticamente esonerato per il solo fatto di avere affidato l'immobile o i lavori a terzi; la responsabilità può permanere verso i terzi e si interrompe solo per caso fortuito provato.
- La censura per violazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; se non attinge tutte le basi logico-giuridiche della decisione, è inammissibile per difetto di specificità.
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