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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12652/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione IRAP agevolata fruita dalla società oltre il limite del regime de minimis. In primo grado la CTP rigettava il ricorso della contribuente ritenendo applicabile il regolamento UE n. 69/2001 e il relativo tetto di 100.000 euro nel triennio; in appello la CTR accoglieva il gravame della societe0, ritenendo invece applicabile il regolamento UE n. 1998/2006 e quindi il limite di 200.000 euro, valorizzando il momento di presentazione della dichiarazione nel 2007. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sugli aiuti de minimis, sostenendo che il massimale dovesse essere quello vigente nell'anno in cui sorge il diritto all'agevolazione, cioe8 nel 2006, non quello del momento dichiarativo del 2007; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, perche9 la CTR avrebbe esaminato una questione nuova, non dedotta in primo grado, relativa all'asserita illegittimite0 procedurale dell'atto di recupero; 3) violazione dell'art. 1 d.l. 10/2007, ritenuto dalla CTR applicabile anche fuori dall'ipotesi di imprese di pubblici servizi a prevalente capitale pubblico.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimite0. La Corte ha affermato che il regime de minimis va verificato con riferimento al regolamento vigente al momento di concessione dell'aiuto, che coincide con il momento in cui sorge il diritto al beneficio per effetto del verificarsi del presupposto imponibile; nel caso concreto, dunque, il limite era quello di 100.000 euro, poiche9 il presupposto si era realizzato nel 2006. Ha inoltre ritenuto che la questione sull'illegittimite0 procedurale degli avvisi ai sensi dell'art. 1 d.l. 10/2007 fosse stata introdotta solo in appello dalla contribuente, quindi in violazione del divieto di domande/eccezioni nuove nel giudizio tributario di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base dell'avviso di accertamento per il recupero a tassazione

  • Reg. CE n. 69/2001, art. 3

    individuato dalla Corte come disciplina unionale applicabile al periodo in cui si era formato il diritto all'aiuto, con limite massimo di 100.000 euro nel triennio

  • Reg. CE n. 1998/2006

    nuovo regolamento de minimis con limite elevato a 200.000 euro; per la Corte non si applica ai diritti sorti nel 2006

  • art. 107 TFUE

    richiamato quale parametro unionale per la disciplina degli aiuti di Stato de minimis

  • art. 15 L.R. Sicilia n. 21/2003

    menzionato nel primo motivo come norma invocata dall'Ufficio

  • art. 2423-bis c.c.

    citato nel primo motivo di ricorso, senza specifica elaborazione autonoma nella motivazione

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    citato nel primo motivo di ricorso, in relazione alla rilevanza temporale del diritto all'agevolazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare la pronuncia della CTR che avrebbe deciso su una questione nuova rispetto al devoluto

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    interpretato nel senso che vieta in appello domande nuove ed eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio

  • art. 1 d.l. 15 febbraio 2007, n. 10

    norma sul recupero degli aiuti richiamata per escludere la necessite0 di una diversa procedura prospettata in appello

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio processuale

  • art. 111 d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175

    menzionato come riproduzione sostanziale del previgente art. 57 d.lgs. 546/1992

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente nel richiamo al principio di autosufficienza e all'onere di allegazione dei fatti processuali

Massime di principio

  • In materia di aiuti di Stato ede minimisf, la verifica delle condizioni per fruire del beneficio va compiuta con riferimento al regolamento UE vigente al momento in cui l'aiuto si considera concesso, cioe8 quando sorge il diritto all'agevolazione per effetto del verificarsi del relativo presupposto sostanziale, non alla data della dichiarazione o dell'erogazione.
  • Il mutamento della disciplina unionale sul massimale de minimis non incide sugli aiuti gie0 sorti sotto il regolamento precedente, se il diritto al beneficio si e8 perfezionato nel periodo di vigenza di quest'ultimo.
  • Nel processo tributario d'appello sono precluse le domande nuove e le eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio; e8 invece consentita solo la riproposizione di mere difese o eccezioni improprie.
  • Una questione relativa all'illegittimite0 procedurale dell'atto impositivo, se non dedotta in primo grado, non puf2 essere introdotta per la prima volta in appello come motivo di censura autonomo.
  • Per stabilire se vi sia stata domanda nuova o eccezione nuova occorre confrontare parti, petitum e causa petendi della domanda originaria con quelli introdotti in secondo grado, verificando se sia mutato il nucleo sostanziale della pretesa.
  • La dichiarazione del contribuente rappresenta il momento di esercizio del diritto all'agevolazione, ma non coincide necessariamente con il momento genetico del diritto stesso, che va individuato nel verificarsi del presupposto impositivo o agevolativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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