Cassazione Civile, Ordinanza n. 25359/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, con contratto del 29 dicembre 2000, di un fondo rustico da parte del proprietario originario in favore di due acquirenti. La proprietaria di un terreno confinante, assumendo di essere coltivatrice diretta e di possedere i requisiti per il riscatto agrario, ha agito per ottenere il retratto del fondo venduto. I giudici di merito hanno rigettato la domanda: la Corte d'appello ha ritenuto, come ratio principale, che mancasse il requisito della capacità lavorativa minima necessario per il riscatto, sulla base di una consulenza tecnica che indicava un fabbisogno minimo di 6,64 unità lavorative uomo e la disponibilità di soli due lavoratori nell'azienda della ricorrente. Ha poi aggiunto che la ricorrente non era risultata piena proprietaria del fondo confinante, ma solo livellaria, e che l'asserita usucapione del bene non era provata con accertamento giudiziale; ha inoltre escluso che potesse supplire una domanda di accertamento dell'usucapione non proposta. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sull'acquisto della proprietà e sulla prelazione/riscatto agrario, per avere la Corte d'appello erroneamente negato il diritto assumendo un acquisto a non domino e applicando un onere probatorio da azione di rivendicazione; 2) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., per non avere la Corte considerato la produzione in appello di nuovi documenti sopravvenuti attestanti l'insussistenza di oneri e gravami sul fondo; 3) omesso esame di un fatto decisivo o, in subordine, motivazione apparente, per non avere valutato l'uso di mezzi meccanici nella coltivazione del fondo e il contributo dei familiari, circostanze che avrebbero inciso sul requisito della capacità lavorativa minima. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché, nella sostanza, denunciava un'omessa pronuncia su una questione riproposta in appello, che avrebbe dovuto essere dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso il motivo era generico e non decisivo, poiché non specificava i mezzi meccanici né spiegava il loro effettivo rilievo sulla forza lavoro richiesta. Escluso il vizio sulla ratio principale, la Corte ha considerato assorbiti gli altri motivi e ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il terzo motivo, relativo al requisito della capacità lavorativa minima per il riscatto agrario, fosse inammissibile perché formulato come omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. ma sostanzialmente diretto a denunciare un'omessa pronuncia su una questione riproposta in appello; la censura, comunque, era generica e non decisiva. Poiché tale motivo investiva la principale ratio decidendi della sentenza impugnata, gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
la censura va correttamente sussunta nel vizio effettivamente dedotto; l'omessa pronuncia su una questione riproposta in appello deve essere denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c., non come omesso esame di fatto decisivo.
l'omessa decisione su una questione ritualmente riproposta integra un error in procedendo per omessa pronuncia.
richiamato come norma asseritamente violata per la mancata valutazione di documenti nuovi prodotti in appello.
richiamato dalla ricorrente in tema di acquisto della proprietà.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'acquisto per usucapione.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto di prelazione/riscatto agrario.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto di prelazione/riscatto agrario.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla distribuzione dell'onere della prova.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicazione dell'onere probatorio proprio dell'azione di rivendicazione.
richiamato nel passaggio in cui si osserva che la questione era stata riproposta in appello dopo l'assorbimento in primo grado.
richiamato nel rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
richiamato quale norma che ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la parte lamenta che il giudice di merito non abbia esaminato una questione specificamente riproposta in appello, la censura va formulata come violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, e non come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
- La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se non identifica in modo specifico il fatto o la questione pretermessi, perché la Corte di cassazione non può essere sollecitata a rivalutare genericamente il merito della controversia.
- Ai fini dell'ammissibilità del vizio processuale dedotto in cassazione è necessario che la violazione prospettata sia anche decisiva, cioè idonea a incidere sul contenuto della decisione impugnata.
- La motivazione solo apparente è denunciabile in cassazione soltanto quando il difetto emerga dal testo della sentenza impugnata come anomalia motivazionale radicale; non basta contestare la sufficienza o la persuasività dell'argomentazione del giudice di merito.
- Quando una ratio decidendi autonoma e preliminare non viene validamente censurata, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame delle altre doglianze.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25311/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25312/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25313/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25315/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25316/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25317/2021 del 20/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →