Cassazione Civile, Ordinanza n. 18052/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda agricola)
La controversia
La controversia riguarda la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore di un fondo agricolo adibito a cantina per la vinificazione e la produzione di vino e olio, e a carico del fondo confinante. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello, invece, la corte territoriale ha accolto parzialmente il gravame, costituendo la servitù solo per il transito necessario alle operazioni di carico e scarico e, soprattutto, per la manutenzione, riparazione e sostituzione di botti di grandi dimensioni e cisterne, con esclusione del passaggio per le ordinarie operazioni, e senza riconoscere indennità perché non domandata. La proprietaria del fondo servente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione dell’art. 1052 c.c. e degli artt. 115 e 191-195 c.p.c., deducendo che la corte d’appello avrebbe valorizzato indebitamente le osservazioni del consulente di parte e non avrebbe potuto superare l’accertamento del c.t.u. recepito dal tribunale; 2) nullità della sentenza e del procedimento per avere disatteso l’esito della c.t.u.; 3) violazione dell’art. 1052 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che mancasse la prova di un concreto più ampio sfruttamento o migliore utilizzazione del fondo dominante, e che la servitù fosse stata concessa solo per l’asportazione delle botti; 4) violazione dell’art. 116 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe ignorato le risultanze tecniche sul degrado della stradella e sulla preclusione del passaggio in caso di sosta di veicoli; 5) nullità della sentenza e del procedimento, oltre a violazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la corte d’appello deciso in difformità rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio senza rinnovarla e senza garantire il contraddittorio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondati il secondo, il terzo e il quinto, e inammissibile il quarto, osservando in sintesi che la sentenza impugnata aveva fondato la decisione su accertamenti di fatto coerenti con la c.t.u. e con gli atti, che il giudice può disattendere le conclusioni del consulente secondo il principio iudex peritus peritorum, che l’art. 1052 c.c. consente la servitù coattiva anche per la migliore utilizzazione del fondo, e che non vi era una vera violazione delle regole sull’onere della prova o sulla valutazione delle prove ma solo un dissenso sulla lettura del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con il richiamo al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva costituito una servitù coattiva di passaggio limitata alle esigenze di carico, scarico, manutenzione, riparazione e sostituzione di botti e cisterne necessarie all’attività agricola. Ha escluso le censure di violazione di legge e di nullità processuale, rilevando che la corte territoriale non aveva sovvertito la c.t.u. senza base fattuale, ma aveva esercitato il proprio potere di valutazione giuridica e probatoria. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La servitù coattiva di passaggio su fondo non intercluso può essere costituita quando risponda alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria e sia funzionale alla concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione del fondo dominante.
L’indennità per la servitù coattiva deve essere domandata; in mancanza di domanda, non può essere riconosciuta.
La violazione della norma si configura se l’onere probatorio viene erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata; non basta lamentare una cattiva valutazione delle prove.
La censura in cassazione non può consistere nella mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio, ma richiede l’allegazione dell’uso di prove non dedotte o di prove legali mal valutate.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disatteso prove legali o attribuito valore di piena prova a elementi che richiedevano valutazione; non se si contesta solo il prudente apprezzamento delle risultanze.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio della consulenza tecnica tale da integrare la doglianza proposta.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio.
La doglianza di violazione del contraddittorio è stata respinta perché la decisione d’appello non ha introdotto elementi estranei o nuove questioni senza confronto processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale, ma non ritenuto violato dalla Corte.
La violazione di legge deve essere specificamente argomentata mediante confronto tra norma e decisione impugnata; non basta il dissenso sul fatto.
Non sussiste nullità della sentenza per il solo fatto che il giudice si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve indicare la norma violata e raffrontarne il contenuto precettivo con la motivazione impugnata, pena difetto di specificità.
È il vizio eventualmente pertinente quando si contesta l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non la violazione dell’art. 2697 c.c.
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di servitù coattiva di passaggio ex art. 1052 c.c., la costituzione può essere disposta anche per un fondo non totalmente intercluso quando il passaggio sia necessario alla migliore utilizzazione del fondo dominante o a un più ampio sfruttamento connesso alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.
- La valutazione circa la sussistenza dei presupposti della servitù coattiva richiede un accertamento concreto dello stato dei luoghi e delle effettive esigenze del fondo dominante; il giudice di merito può valorizzare gli elementi istruttori disponibili e compiere la qualificazione giuridica della fattispecie.
- Il giudice non è vincolato alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e può discostarsene, purché renda una motivazione adeguata; il mero dissenso rispetto alla c.t.u. non integra di per sé nullità della sentenza.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisca erroneamente l’onere della prova tra le parti; se invece si contesta la valutazione delle prove o la ritenuta dimostrazione del fatto, la doglianza attiene eventualmente al vizio motivazionale.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio in cassazione; sono ammissibili solo quando si alleghi l’uso di prove non dedotte, l’omessa considerazione di prove legali o l’attribuzione di efficacia di piena prova a elementi che non la consentono.
- Il motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti o della consulenza tecnica non è sufficiente.
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