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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21086/2024 del 27/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (affittuaria)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto un'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La società proprietaria/concedente chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'affittuaria, o in subordine l'accertamento della cessazione per scadenza del termine, oltre all'indennità per occupazione abusiva dopo la scadenza, il rimborso di spese per utenze e il risarcimento dei danni materiali ai beni aziendali e di quelli all'avviamento e all'immagine. L'affittuaria resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento della controparte, restituzione del deposito cauzionale e risarcimento danni. In primo grado il contratto fu dichiarato risolto alla scadenza naturale e furono operate compensazioni economiche, con condanna della concedente alla restituzione del residuo del deposito cauzionale. In appello, l'affittuaria ottenne una riforma parziale con condanna della controparte a restituire una somma maggiore a titolo di deposito cauzionale; il resto fu rigettato. La società concedente ricorse per cassazione con sei motivi: (1) omessa pronuncia sulla tardività dell'appello principale e sulla sua inammissibilità; (2) violazione dell'art. 327 c.p.c. per mancato rilievo della tardiva instaurazione dell'appello; (3) violazione di varie norme sostanziali e processuali per il mancato riconoscimento del danno materiale ai beni aziendali; (4) omesso esame del materiale fotografico prodotto a prova del danno materiale; (5) omesso esame di fatti decisivi sul danno all'immagine e all'avviamento, per mancata ammissione di prova testimoniale; (6) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione delle prove sul danno all'immagine e all'avviamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due perché l'eccezione di tardività dell'appello era una questione processuale dedotta impropriamente come omesso esame/omessa pronuncia; inoltre, nel merito, la censura sulla scadenza del termine lungo era infondata. I motivi terzo e quarto sono stati reputati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e perché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era stata prospettata nei termini richiesti dalla giurisprudenza. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva chiarito se e come le prove orali non ammesse in primo grado fossero state ritualmente riproposte o censurate in appello. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per dipendenza dal quinto e per la stessa erronea deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Non essendovi difese della parte intimata, non sono state liquidate spese, ma è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    richiamato come base per la richiesta di indennità di occupazione dopo la scadenza del rapporto

  • art. 327 c.p.c.

    invocato per sostenere la tardività dell'appello; la Corte osserva che la censura era inammissibile e che, comunque, il motivo sulla tardività era infondato nei termini prospettati

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non è configurabile per questioni puramente processuali; la censura andava veicolata come violazione di norma processuale nei limiti consentiti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente la rivalutazione del fatto; il motivo è inammissibile se mira a censurare valutazioni probatorie o questioni non decisivamente omesse

  • art. 2561 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al danno ai beni aziendali

  • art. 2562 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al danno ai beni aziendali

  • art. 1615 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al danno ai beni aziendali

  • art. 1587 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al danno ai beni aziendali

  • art. 1590 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al danno ai beni aziendali

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al danno ai beni aziendali

  • art. 1177 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al danno ai beni aziendali

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al danno ai beni aziendali

  • art. 2712 c.c.

    invocato in relazione al valore probatorio del materiale fotografico; la Corte reputa il motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione del fatto

  • art. 115 c.p.c.

    la deduzione della violazione deve rispettare i criteri elaborati dalla giurisprudenza; non è sufficiente lamentare un diverso apprezzamento delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è censurabile solo nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza; non consente di chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione alla necessità di riproporre in appello le domande o eccezioni non accolte o non esaminate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni meramente processuali; tali questioni devono essere dedotte come specifici vizi di violazione di norme processuali, non come omesso esame di fatti o mancata risposta a domande di merito.
  • L'eccezione di tardività dell'impugnazione va proposta e censurata nei modi corretti: non è sufficiente invocare genericamente l'art. 360, n. 5, c.p.c., né può pretendersi una nuova verifica del termine lungo se la doglianza non è tecnicamente articolata.
  • Il giudizio di legittimità non consente la rivalutazione del materiale probatorio né la sostituzione dell'apprezzamento di merito, salvo i limiti stretti del vizio motivazionale effettivamente dedotto e rilevante.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si indica una precisa violazione del paradigma legale del giudizio probatorio; non è sufficiente contestare la lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Quando si lamenta l'omessa considerazione di prove non ammesse in primo grado, occorre indicare se e come tali prove siano state ritualmente riproposte o censurate in appello, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di difese della parte intimata, la sola dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, senza automatica condanna alle spese.
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  • ricorrente
  • società concedente di azienda affittata e ricorrente per cassazione
  • resistente
  • società affittuaria/intimata in cassazione
  • ruolo_ricorrente
  • affittante
  • ruolo_resistente
  • affittuaria
  • motivo
  • La controversia riguarda un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto un'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La società concedente chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'affittuaria, in subordine la cessazione per scadenza del termine, nonché l'accertamento dell'occupazione abusiva dopo la scadenza con condanna al pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. e il risarcimento dei danni ai beni aziendali, all'avviamento e all'immagine. L'affittuaria si costituiva resistendo e, in via riconvenzionale, domandava la risoluzione del contratto e del connesso preliminare di cessione d'azienda per inadempimento della controparte, la restituzione del deposito cauzionale e il risarcimento del danno. In primo grado il contratto fu dichiarato risolto alla scadenza naturale, furono operate compensazioni tra i rispettivi crediti e la concedente fu condannata a restituire il residuo del deposito cauzionale. In appello, la corte territoriale riformò parzialmente la decisione e condannò la concedente a restituire una maggiore somma a titolo di deposito cauzionale, rigettando il resto. La società concedente ricorse per cassazione con sei motivi: eccepiva la tardività dell'appello e la sua asserita inammissibilità; deduceva violazione di norme sostanziali e processuali per il mancato riconoscimento del danno materiale e del danno all'immagine e all'avviamento; lamentava l'omesso esame di fotografie e la mancata ammissione di prove testimoniali.
  • risultato
  • La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la deduzione della tardività dell'appello era stata prospettata in modo processualmente scorretto; ha inoltre osservato che, comunque, la censura sulla tempestività non era fondata nei termini dedotti. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e perché la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era formulata secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché la ricorrente non aveva chiarito se le prove non ammesse in primo grado fossero state ritualmente riproposte o censurate in appello. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, dipendente dal quinto. Non essendovi difese della parte intimata, non sono state liquidate spese, ma è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
  • esito
  • inammissibilita
  • vincitore
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  • interpretazioni_generalizzate
  • Nel giudizio di cassazione l'omessa pronuncia non è configurabile per questioni puramente processuali; esse vanno censurate come violazioni di norme processuali, non come omesso esame di fatti.
  • L'eccezione di tardività di un appello deve essere dedotta e articolata correttamente; se la critica richiede un nuovo apprezzamento del termine o delle modalità di instaurazione del gravame, il motivo è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: non è consentita la rivalutazione delle prove, del materiale fotografico o delle testimonianze.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si individui una vera violazione delle regole legali di formazione della prova, non quando si contesti semplicemente la lettura delle risultanze compiuta dal giudice di merito.
  • Se una prova non è stata ammessa in primo grado, il ricorrente deve spiegare se e come l'istanza sia stata ritualmente riproposta o censurata in appello; in difetto, la doglianza è inammissibile.
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  • istituti_giuridici
  • ["Onere della prova"]

Come è indicizzato

MaterieAziendaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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