Cassazione Penale, Sentenza n. 19580/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale che, in applicazione dell'art. 444 c.p.p., aveva condannato l'imputato per i reati richiamati (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e artt. 337, 582-585 c.p.) e aveva disposto la confisca della somma di denaro trovata in sequestro. Il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 240 c.p. e vizi di motivazione, sostenendo che era contestata soltanto la mera detenzione di stupefacenti (non la cessione) e quindi mancava il nesso tra il reato ascritto e la somma confiscata; inoltre ha rilevato che nulla era stato disposto in ordine ai telefoni cellulari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca. Ha ritenuto che la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. è ammessa solo se la cosa costituisce il profitto del reato per cui si procede; poiché nel procedimento era contestata la mera detenzione a fini di spaccio (non la cessione/smercio), mancava il necessario nesso tra il denaro rinvenuto e il reato contestato. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa alla confisca e ha disposto la restituzione della somma di denaro in sequestro all'avente diritto. Quanto ai telefoni cellulari, la Corte ha precisato che non sono stati confiscati e che il ricorrente potrà chiederne la restituzione al pubblico ministero.
Norme richiamate
Norma procedurale sulla definizione del giudizio mediante patteggiamento; utilizzata per indicare la modalità di applicazione della pena nel procedimento di merito.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che punisce gli illeciti relativi a sostanze stupefacenti; la Corte distingue tra detenzione a fini di spaccio e cessione, rilevando che la qualificazione del fatto incide sulla possibilità di configurare la confisca del profitto.
Articolo richiamato tra i reati contestati; nessuna interpretazione specifica ai fini della decisione sulla confisca è resa nella sentenza.
Artt. richiamati tra i reati contestati (delitti contro la persona); la decisione sulla confisca si fonda sul rapporto tra profitto e reato principale e non su tali articoli in modo diretto.
La Corte interpreta l'art. 240 come richiedente che la cosa da confiscare costituisca il profitto del reato per cui si procede (vantaggio economico diretto o indiretto). Se manca il nesso tra la somma e il reato contestato (es. quando è contestata solo la detenzione e non la cessione), la confisca ex art. 240 non è applicabile.
art. 12-sexies D.L. n. 306/1992, convertito nella L. n. 356/1992
La Corte puntualizza che la confisca del denaro trovava talvolta giustificazione in questa norma, ma non può essere invocata quando le condizioni dell'art. 240 c.p. non ricorrono; in sostanza non si può supplire al mancato nesso tra somma e reato con la sola richiamata disposizione speciale.
Massime di principio
- La confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 c.p. è possibile solo se la somma costituisce il profitto del reato per cui si procede: serve un nesso causale tra reato e denaro.
- Quando nel capo di imputazione è contestata soltanto la detenzione a fini di spaccio (e non la cessione o la vendita), è più difficile dimostrare che il denaro rinvenuto sia il profitto del reato; in tali casi la confisca può essere annullata.
- Non è sempre possibile aggirare il requisito del nesso con strumenti normativi speciali (es. art. 12-sexies D.L. 306/1992) se la fattispecie per cui si procede non giustifica la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sola parte della sentenza affetta da vizio (es. la confisca) quando la decisione sulla restituzione è possibile senza riesame del merito.
- Oggetti non formalmente confiscati (come i telefoni cellulari in questo caso) rimangono in sequestro e il loro legittimo detentore può richiederne la restituzione al pubblico ministero.
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