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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00515/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per detenzione di cocaina. I fatti, così come riportati nella sentenza, riguardano il rinvenimento all'interno di uno zaino di due buste contenenti complessivamente 29 e 40 involucri di cocaina, per un peso lordo di 79 grammi, da cui erano ricavabili 240 dosi singole; l'imputato era stato inoltre visto scambiare qualcosa con un automobilista e aveva con sé denaro di provenienza non giustificata. Con il ricorso sono state dedotte violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e, con un secondo motivo, violazione dell'art. 131-bis c.p. e dell'art. 62 n. 4 c.p., oltre a vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta alla lieve entità ovvero che dovessero trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero una pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e già motivatamente disattese dalla Corte territoriale, quindi privi di specificità e meramente apparenti. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata faceva corretta applicazione dei principi in tema di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando in modo convergente dato quantitativo, qualitativo, modalità della detenzione e circostanze del fatto; tale valutazione escludeva a maggior ragione anche la particolare tenuità del fatto e l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice applicata per la detenzione di cocaina ai fini di spaccio; la sentenza di merito confermata in cassazione riguarda la detenzione di sostanza stupefacente in quantità e modalità incompatibili con la lieve entità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    la lieve entità è configurabile solo quando la condotta presenti minima offensività, da valutare congiuntamente su piano qualitativo, quantitativo e sulle modalità/circostanze dell'azione; se un indice è negativamente assorbente, gli altri non possono compensarlo.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto resta esclusa quando, per le concrete modalità e l'offensività della condotta, il fatto non può considerarsi tenue; nel caso concreto è stata esclusa a maggior ragione rispetto alla lieve entità dello spaccio.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa in ragione del valore economico della cocaina sequestrata.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese si accompagna il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    richiamato anche come parametro per escludere la particolare tenuità e per ribadire la centralità degli indici legali di offensività.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla lieve entità in materia di stupefacenti, il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, le modalità di detenzione o cessione e le circostanze concrete dell'azione devono essere valutati complessivamente; la presenza di un indice negativamente assorbente consente di escludere la fattispecie attenuata senza che altri elementi possano ribaltare l'esito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza specifica critica argomentata, le censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • Quando il fatto non integra la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, a maggior ragione possono essere escluse la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, se la concreta offensività e il valore economico della sostanza sono significativi.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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