Cassazione Penale, Ordinanza n. 00336/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con decisione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma, in sede di accoglimento di richieste ex art. 599-bis c.p.p., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato per tre episodi di furto aggravato in continuazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione: lamentava la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e contestava la corretta qualificazione giuridica dei fatti. Nel corso del giudizio di appello aveva rinunciato ai motivi diversi da quelli attinenti alla pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, nel rito ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, essendo la cognizione limitata ai motivi non rinunciati. Inoltre, la censura sulla qualificazione giuridica è stata reputata preclusa e comunque generica, non essendo prospettato un errore manifesto, cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. È stata esclusa anche ogni diversa doglianza rilevabile d'ufficio, salvo la pena illegale, che qui non ricorreva.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
ex art. 599 - bis cod. proc. pen.
Nel patteggiamento in appello, dopo la rinuncia ai motivi non collegati alla pena, la cognizione del giudice e poi della Cassazione resta limitata ai punti devoluti e concordati.
art. 129 c.p.p.
Nel rito ex art. 599-bis il giudice di appello non deve motivare specificamente sul mancato proscioglimento, essendo esclusa una nuova verifica generalizzata delle cause di non punibilità o proscioglimento oltre i motivi residui.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La causa di inammissibilità è stata dichiarata de plano.
art. 599-bis c.p.p.
nuovo art. 599- bis cod. proc. pen.
La reintroduzione del patteggiamento in appello comporta la rinuncia ai motivi di appello non mantenuti e delimita il sindacato successivo.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con accordo ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena restringe la cognizione del giudice di secondo grado e preclude in cassazione doglianze su responsabilità e qualificazione giuridica non più devolute.
- Il giudice che accoglie la richiesta ex art. 599-bis c.p.p. non è tenuto a svolgere una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità, salvo che emerga una questione nei limiti dei motivi ancora devoluti.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se denuncia un errore manifesto, ossia una qualificazione immediatamente e indiscutibilmente eccentrica rispetto al capo di imputazione; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- L'accordo tra le parti su punti determinati del giudizio comporta rinuncia a dedurre in cassazione ulteriori questioni, salvo l'ipotesi della pena illegale o di profili espressamente rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
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