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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00345/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Un soggetto, già dichiarato responsabile dal Giudice di pace di Bari per il delitto di percosse e poi la cui decisione era stata confermata dal Tribunale di Bari, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. In sede di merito gli erano state concesse le circostanze attenuanti generiche ed era stata irrogata una pena pecuniaria, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. In cassazione ha dedotto: 1) vizio di motivazione con riferimento alle doglianze già svolte in appello; 2) violazione di legge per asserito superamento dei limiti edittali di pena e per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 5, c.p., sostenendo che la pena sarebbe stata illegale e che la condotta della persona offesa avrebbe dovuto incidere sul trattamento sanzionatorio. La parte civile ha depositato conclusioni nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, nel ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace, è deducibile soltanto la violazione di legge ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e non anche il vizio di motivazione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la pena pecuniaria di euro 400,00 è stata giudicata conforme all'art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 274/2000; quanto all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 5, c.p., il Tribunale non aveva obbligo di rispondere a una doglianza formulata in modo generico e, comunque, dalle sentenze di merito non emergeva alcun contributo causale della persona offesa alla determinazione del danno. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Nel ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace è deducibile solo la violazione di legge, non anche il vizio di motivazione.

  • art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000

    La pena pecuniaria irrogata, pari a euro 400,00, è conforme al trattamento sanzionatorio previsto per il reato giudicato dal giudice di pace.

  • art. 62, comma primo, n. 5, c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità o del fatto di speciale tenuità richiede una specifica deduzione e, nel caso concreto, non era configurabile perché non risultava alcun contributo causale della persona offesa alla determinazione del danno.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace è proponibile soltanto la violazione di legge; le censure attinenti alla motivazione sono inammissibili.
  • La doglianza sulla pena è infondata quando la sanzione applicata rientra nei limiti legali previsti per la competenza del giudice di pace.
  • Il giudice di merito non è tenuto a rispondere a motivi di appello formulati in modo generico.
  • La circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 5, c.p. non può essere riconosciuta se dagli accertamenti di merito non emerge un contributo causale della persona offesa alla produzione del danno.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPercosse
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

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