Cassazione Penale, Ordinanza n. 00339/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di patteggiamento resta quindi ferma, con applicazione della pena concordata.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La decisione di merito aveva applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione a carico dell'imputato. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva l'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che le censure erano generiche e solo formalmente articolate, perché non individuavano in modo autosufficiente i presupposti per una pronuncia assolutoria o di proscioglimento, né spiegavano concretamente perché la qualificazione giuridica fosse manifestamente errata; inoltre la pena risultava concordata entro i limiti edittali e quindi non illegale.
Norme richiamate
richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti, recepita dal giudice di merito
può fondare il controllo del giudice anche nel patteggiamento, ma il ricorso deve indicare specificamente i presupposti di proscioglimento o assoluzione
nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 27 Cost.
richiamato per il controllo di congruità della pena patteggiata nei limiti della legalità
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
norma di riferimento per l'applicazione della pena concordata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, le censure sono ammissibili solo se rientrano nei motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi o formulati in modo generico sono inammissibili.
- La deduzione dell'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare gli elementi di fatto e di diritto che impongono una pronuncia liberatoria, non essendo sufficiente un'affermazione apodittica.
- L'errore nella qualificazione giuridica del fatto è censurabile solo se manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità; non è ammissibile una contestazione generica o che richieda approfondimenti estranei al contenuto dell'imputazione e della sentenza.
- Nel patteggiamento la motivazione del giudice può essere sintetica, purché dia conto della corretta qualificazione giuridica, della verifica ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena entro i limiti edittali.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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