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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00340/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 17 maggio 2024, aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Cremona nei confronti di due imputati per furto in abitazione, aderendo a una richiesta formulata ex art. 599-bis c.p.p. e sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare solo per uno di essi. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, con unico atto a mezzo difensore, lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 133-bis c.p., perché la sentenza impugnata non avrebbe spiegato i criteri utilizzati per la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rilevava però che, essendo stati rinunciati i motivi di appello diversi da quelli attinenti alla pena, erano precluse le questioni su responsabilità e qualificazione giuridica, e che la censura sulla dosimetria non era fondata perché la pena era stata concordata tra le parti, era prossima al minimo edittale e non risultava illegale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., una volta rinunciati i motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, il giudice di legittimità non può riesaminare questioni di responsabilità, qualificazione giuridica o altre doglianze non devolute, salvo il caso di pena illegale. Ha inoltre escluso che vi fosse illegalità della pena, osservando che le sanzioni irrogate erano prossime al minimo edittale, giustificate dal riconoscimento delle attenuanti generiche, dall’equivalenza con la recidiva e, per uno degli imputati, dal risarcimento del danno e dall’atteggiamento conciliativo. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel patteggiamento in appello il giudice di secondo grado decide nei limiti della richiesta formulata e, se l'imputato rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena, restano precluse le questioni non devolute.

  • art. 129 c.p.p.

    Non è necessario motivare sul mancato proscioglimento quando il giudizio è definito con accordo ex art. 599-bis e la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.

  • art. 133 c.p.

    Per la determinazione della pena, quando questa è prossima al minimo edittale o al di sotto della media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica basata sul criterio di adeguatezza.

  • art. 133-bis c.p.

    La doglianza sulla mancata esplicitazione dei criteri di dosimetria è stata ritenuta infondata nel contesto della pena concordata e prossima al minimo edittale.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    L'aggravante contestata ha inciso sul trattamento sanzionatorio e sul calcolo dei minimi edittali richiamati dalla Corte.

  • art. 624-bis c.p.

    In presenza dell'aggravante richiamata, trovano applicazione i commi terzo e quarto con i relativi minimi edittali, utilizzati dalla Corte per escludere l'illegalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La causa di inammissibilità è stata dichiarata de plano.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione successivo a definizione concordata in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena preclude il sindacato su responsabilità, qualificazione giuridica e altre questioni non devolute.
  • L'obbligo di motivazione sulla dosimetria della pena è meno intenso quando la sanzione irrogata è prossima al minimo edittale o inferiore alla media edittale: è sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza, essendo impliciti i parametri dell'art. 133 c.p.
  • L'illegalità della pena ricorre solo quando la sanzione sia ontologicamente diversa da quella prevista dalla legge o superi il massimo edittale; non basta che la pena sia severa, se resta entro i limiti legali.
  • L'accordo tra le parti sui punti definiti, nel rito di appello concordato, comporta la rinuncia a dedurre in cassazione anche questioni rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale.
  • La congruità della pena può essere motivata anche valorizzando elementi favorevoli sopravvenuti, come il risarcimento del danno e l'atteggiamento conciliativo degli imputati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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