Cassazione Penale, Ordinanza n. 00315/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'istante domandava la restituzione nel termine per impugnare una sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro un'ordinanza della Corte d'appello di Genova, la quale aveva ritenuto inammissibile una sua istanza di ricusazione nei confronti di un G.i.p. del Tribunale di Genova per difetto di legittimazione, essendo egli mera parte offesa del procedimento. Deduceva di non avere ricevuto il parere del Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel procedimento trattato ex art. 127 c.p.p., e quindi di non aver potuto svolgere pienamente la difesa mediante deposito di nota di replica. La Corte ha però rilevato che l'istanza di restituzione nel termine era del tutto estranea ai casi previsti dall'art. 175, comma 1, c.p.p. e che, in sostanza, mirava a estendere in modo inammissibile l'ambito del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. anche a soggetti diversi dalle persone condannate, mentre l'istante restava comunque una pretesa parte offesa di un procedimento ormai archiviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine, rilevando che la richiesta non rientrava nelle ipotesi di cui all'art. 175, comma 1, c.p.p. e costituiva un tentativo inammissibile di utilizzare il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. da parte di un soggetto diverso dal condannato. Conseguentemente ha condannato l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale rito camerale nel quale l'istante lamentava di non avere ricevuto il parere del Procuratore generale e di non avere potuto replicare efficacemente
indicato come disciplina delle ipotesi di restituzione nel termine, ritenuta non applicabile alla fattispecie prospettata
richiamato per escludere che il ricorso straordinario possa essere esteso a soggetti diversi dalle persone condannate
base della declaratoria di inammissibilità dell'istanza
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico dell'istante a titolo di sanzione processuale
Massime di principio
- La restituzione nel termine è ammissibile solo nei casi tipizzati dalla legge; non può essere invocata per aggirare preclusioni processuali o per ottenere una rivalutazione di rimedi diversi non previsti per la situazione concreta.
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è riservato alle persone condannate e non può essere esteso, in via interpretativa, a soggetti che rivestano la sola qualità di parte offesa.
- La mancata ricezione di un parere nel procedimento camerale non consente, di per sé, di trasformare l'istanza in uno strumento processuale diverso da quello normativamente previsto, se la richiesta è comunque estranea al perimetro dei rimedi esperibili.
- Quando l'istanza è manifestamente fuori dai casi consentiti, la Corte può dichiararla inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dalla disciplina processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00336/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00338/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00339/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00340/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00345/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00351/2025 del 07/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →