Cassazione Civile, Ordinanza n. 02893/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito di una contribuente che non aveva presentato dichiarazioni, valorizzando indici di capacità contributiva quali la disponibilità, al 50%, della casa di abitazione in comproprietà con il coniuge e le rate del mutuo gravante sull'immobile. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR del Veneto aveva confermato l'annullamento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: con il primo, violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e del D.M. 19 novembre 1992, per avere la CTR disapplicato i parametri del redditometro; con il secondo, violazione degli stessi riferimenti normativi e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto sufficiente la prova del concorso economico dei familiari a giustificare la capacità di spesa contestata. La Corte ha accolto entrambi i motivi, affermando che i parametri del redditometro integrano direttamente la norma primaria e non possono essere disapplicati dal giudice; inoltre, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera dimostrazione della disponibilità di redditi di familiari o del semplice transito di risorse economiche, ma richiede elementi documentali idonei a dimostrare che tali redditi siano stati effettivamente utilizzati, o fossero concretamente utilizzabili, per far fronte alle spese contestate. Nel caso concreto, la documentazione sui redditi del marito e del suocero non è stata ritenuta sufficiente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sulla correttezza dell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, sulla natura vincolante dei parametri del redditometro e sull'insufficienza della prova contraria offerta dalla contribuente, limitata alla mera allegazione di contributi economici familiari senza dimostrazione rigorosa dell'effettivo impiego di tali risorse per le spese contestate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma quarto ss.; sesto comma
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito; i parametri del redditometro integrano la previsione normativa e, una volta accertati gli elementi indice, l'onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare con documentazione idonea la provenienza non reddituale delle somme o l'insussistenza del maggior reddito.
D.M. 19 novembre 1992
Costituisce fonte che stabilisce i parametri del redditometro e integra direttamente l'art. 38 d.P.R. 600/1973; il giudice non può disapplicarlo sic et simpliciter.
D.M. 10 settembre 1992
Rileva, ratione temporis, per il meccanismo di calcolo del redditometro basato sulla disponibilità di beni e servizi e sui relativi coefficienti.
Invocato dal ricorrente per censurare l'erronea ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la prova contraria del contribuente deve essere rigorosa e documentale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel sistema dell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, la disponibilità di specifici beni o servizi costituisce presunzione legale relativa di capacità contributiva: una volta provati i fatti-indice, l'Amministrazione è dispensata da ulteriori dimostrazioni.
- I decreti ministeriali che determinano i parametri del redditometro integrano la disciplina primaria dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e il giudice tributario non può disapplicarli, ma deve applicarli come norme giuridiche.
- La prova contraria del contribuente non può ridursi alla mera allegazione di ulteriori redditi o al semplice passaggio di denaro nella disponibilità propria o di familiari; occorrono elementi documentali idonei a dimostrare che tali risorse siano state effettivamente destinate, o comunque concretamente destinate, a coprire le spese contestate.
- In tema di redditometro, l'onere del contribuente consiste nel dimostrare, con dati oggettivi e verificabili anche quanto a entità e durata del possesso, che il maggior reddito presunto non esiste, esiste in misura inferiore, oppure deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
- Nel redditometro 'ratione temporis' regolato dai decreti del 1992, le spese per mutui o locazioni relative all'abitazione vanno computate secondo il meccanismo normativo che prevede l'addizione dell'importo tabellare alla rata e la successiva applicazione del coefficiente previsto.
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