Cassazione Civile, Ordinanza n. 09690/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da quattro contratti stipulati il 9 dicembre 2015 per l'insegnamento della lingua polacca nell'anno accademico 2015/2016. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto, in continuità con precedenti rapporti a termine già oggetto di separato giudizio, sostenendo che i termini finali apposti ai contratti fossero illegittimi e che il rapporto dovesse convertirsi in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente reintegrazione e pagamento di un'indennità risarcitoria. In appello la domanda era stata rigettata perché non risultava provata la subordinazione; la Corte d'appello aveva anche ritenuto non decisiva la non contestazione invocata dalla lavoratrice e coerente la prestazione con la qualificazione contrattuale. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per asserito travisamento delle deduzioni dell'università sulla identità delle mansioni rispetto ai rapporti precedenti; 2) violazione dell'art. 2094 c.c., per errata valutazione degli indici di subordinazione e mancata considerazione della subordinazione attenuata delle attività intellettuali; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per non avere valorizzato elementi presuntivi indicativi di un uso fraudolento dei contratti a termine per esigenze strutturali e permanenti dell'ateneo; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. in punto spese, deducendo l'assoluta novità della questione e la sproporzione delle spese liquidate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura sulla continuità delle mansioni non era decisiva, essendo ormai definitivamente accertato che la ricorrente aveva svolto il ruolo di lettore di scambio e non prestazioni di lavoro subordinato di diritto privato; ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché diretti a contestare la valutazione di merito sulla subordinazione e sulla legittimità della successione dei contratti, valutazione insindacabile in sede di legittimità; ha reputato il quarto motivo in parte infondato e in parte inammissibile, poiché non sussisteva la novità della questione idonea a giustificare la compensazione e la liquidazione delle spese era stata operata secondo il criterio della soccombenza e sul valore indeterminabile della causa, senza specifica censura. È stato inoltre rilevato che il controricorso dell'università era inammissibile per difetto di procura, con conseguente decisione di non attribuire le spese del giudizio di legittimità. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato e degli indici della subordinazione
richiamati in relazione all'uso delle presunzioni semplici per desumere l'eventuale subordinazione e l'asserito uso fraudolento dei contratti
richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato sul regime di compensazione/liquidazione delle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. SU 21 settembre 2017, n. 21972
citata per escludere che il rapporto del lettore di scambio integri lavoro subordinato di diritto privato
Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876
citata per affermare l'inammissibilità del controricorso per difetto di procura
richiamato implicitamente dal riferimento all'onere della prova gravante sulla ricorrente circa la subordinazione
Massime di principio
- Chi agisce per l'accertamento della subordinazione di un rapporto formalmente qualificato come autonomo deve provare gli indici sintomatici della subordinazione; la mera invocazione della non contestazione non basta se il fatto decisivo risulta non provato o già definitivamente qualificato in senso diverso in un giudizio precedente.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento del merito sulla ricorrenza della subordinazione o sulla legittimità della successione dei contratti a termine, poiché tale valutazione appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto allegato, anche se considerato, non sarebbe idoneo a mutare l'esito della controversia per effetto di un diverso e già definitivo accertamento preclusivo.
- La compensazione delle spese non può essere giustificata dalla pretesa novità della questione quando tale novità non risulta effettivamente configurabile; la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza non è censurabile se non viene specificamente attaccato il criterio adottato.
- Il difetto di procura del controricorrente determina l'inammissibilità del controricorso.
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