Cassazione Penale, Ordinanza n. 01191/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con cui era stata pronunciata condanna per reati in materia di stupefacenti e armi. L'unico motivo dedotto riguardava la qualificazione giuridica dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge nel tipo di decisione impugnata e, in ogni caso, generico.
Norme richiamate
È richiamato come base della sentenza di appello impugnata; nel contesto, la Corte osserva che il motivo sul vizio di qualificazione giuridica non è consentito dalla legge nel procedimento definito con tale rito.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per reati in materia di stupefacenti.
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per reati in materia di armi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una decisione resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili motivi che la legge non consente rispetto al perimetro decisionale del rito impugnato.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando mira a contestare la qualificazione giuridica dei fatti in modo non consentito dal rito e quando, inoltre, risulta privo di specificità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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