Cassazione Penale, Ordinanza n. 01118/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni per ritenere che gli stessi avessero presentato i ricorsi senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per il reato di riciclaggio continuato in concorso, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p., concedendo le attenuanti generiche e determinando la pena finale per i due imputati. Uno dei ricorrenti ha dedotto violazione di legge sostanziale e processuale, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati in ricettazione e che non fosse configurabile l'elemento soggettivo del riciclaggio, anche per la asserita grossolanità della condotta; ha inoltre collegato la riqualificazione alla possibilità di accedere alla messa alla prova. L'altro ricorrente ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che il giudice di merito si fosse limitato a recepire la motivazione di primo grado senza rispondere specificamente alle doglianze di appello e fondando la decisione su ipotesi investigative prive di riscontri. La Corte di cassazione ha però ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili, osservando che nei giudizi ex art. 444 c.p.p. il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che le doglianze dedotte tendevano in realtà a una non consentita rivalutazione del merito; quanto al motivo sulla qualificazione giuridica, la Corte ha affermato che l'errore deducibile è solo quello manifesto, con qualificazione palesemente eccentrica rispetto all'imputazione, ipotesi non ravvisabile nel caso concreto.
Norme richiamate
sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
viene richiamato il patteggiamento quale base del provvedimento impugnato.
le parti possono proporre ricorso contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
esclusa l'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen.
l'aggravante contestata è stata esclusa in sede di patteggiamento.
condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento
disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
non richiamato testualmente come norma, ma evocato dalla difesa in relazione alla diversa qualificazione del fatto; non è tuttavia oggetto di decisione nel merito.
Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria quando manchi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto la Corte la applica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, il controllo è limitato ai motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono inammissibili le censure che mirano, anche indirettamente, a una rivalutazione del merito o della prova.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè quando la qualificazione appaia con immediata evidenza e senza margini di opinabilità palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
- In sede di ricorso contro il patteggiamento non è consentito trasformare la doglianza sulla qualificazione giuridica in una contestazione del compendio probatorio o dell'elemento soggettivo, poiché tali profili attengono al merito e restano preclusi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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