Cassazione Penale, Ordinanza n. 01111/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La censura riguardava, in particolare, la mancata indicazione delle ragioni per le quali il giudice non aveva applicato una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso non investiva, secondo la Corte, uno dei motivi specifici ammessi contro le sentenze ex art. 444 c.p.p., ossia l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione è consentita solo nei limiti specificamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il motivo dedotto, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra tra quelli consentiti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, definito con sentenza in udienza preliminare.
art. 129 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una pronuncia di proscioglimento; la Corte rileva che la censura è fuori dai motivi ammessi in cassazione contro il patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Prevede la declaratoria semplificata di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze di patteggiamento quando i motivi non rientrano tra quelli tassativamente consentiti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai soli casi di volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 619 c.p.p.
Richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma che ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con efficacia dal 3 agosto 2017.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma che ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando/precisando i limiti del ricorso contro il patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa doglianza è inammissibile.
- La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, un motivo autonomo di ricorso avverso il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è manifesta per difetto di specificità o per estraneità ai motivi consentiti, la Corte può dichiararla con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, in linea di principio, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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