Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01124/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, all'imputato era stata applicata la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa per due reati unificati dalla continuazione: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento in concorso e ricettazione dei medesimi strumenti. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riduzione di pena operata nel patteggiamento in misura inferiore al massimo. Sostiene che, a fronte della riduzione di un terzo riconosciuta a un coimputato, la riduzione applicata nei suoi confronti era stata soltanto di un sesto; lamenta inoltre che il giudice avesse motivato la scelta solo con il richiamo all'esigenza di "adeguare la pena al fatto", senza spiegare la disparità di trattamento rispetto al coimputato, nonostante quest'ultimo avesse precedenti penali mentre il ricorrente era incensurato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non investisse l'illegalità della pena in senso tecnico, cioè una sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente i limiti legali, ma riguardasse soltanto profili di commisurazione della pena e di bilanciamento sanzionatorio, estranei ai motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento dopo la riforma del 2017. Conseguentemente ha disposto la trattazione de plano e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    Indica il rito speciale di patteggiamento sul quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Limita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; restano esclusi i profili di mera commisurazione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    mancanza o manifesta illogicità della motivazione

    È la base formale del motivo dedotto, ma non consente nel caso di specie di sindacare la determinazione quantitativa della pena nel patteggiamento oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro di commisurazione della pena, la cui violazione non integra, di per sé, illegalità della pena impugnabile nel patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La novella del 2017 impone la trattazione del ricorso nelle forme de plano nei casi previsti.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento.

  • art. 1, comma 62, l. 23 giugno 2017, n. 103

    Ha inserito nell'art. 610 c.p.p. il comma 5-bis, con disciplina della trattazione de plano.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i motivi diversi sono inammissibili.
  • Nel patteggiamento, la censura sulla misura della riduzione di pena o sulla sua commisurazione non coincide con l'illegalità della pena, se la sanzione rientra nei limiti legali e nella specie prevista dall'ordinamento.
  • La nozione di illegalità della pena, ai fini dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento, riguarda la pena non prevista dalla legge o eccedente, per specie o quantità, il massimo legale, non già la mera asserita sproporzione rispetto al fatto o rispetto ad altri coimputati.
  • Le doglianze relative alla violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., al bilanciamento delle circostanze o alla quantificazione delle diminuzioni di pena restano fuori dai motivi consentiti contro il patteggiamento.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento è proposto dopo la riforma del 2017 e non rientra nei casi ammessi, la Corte lo tratta de plano e, se lo dichiara inammissibile, applica le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.