Cassazione Penale, Ordinanza n. 01123/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con cui al ricorrente erano state applicate la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e di euro 3.800 di multa, sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, per una serie di reati unificati dalla continuazione: associazione per delinquere, più episodi di furto pluriaggravato in concorso, un tentato furto pluriaggravato in concorso, riciclaggio in concorso e rapina aggravata in concorso ai danni, tra gli altri, di un guardiano privato. Con l’unico motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l’imputato ha lamentato l’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato come rapina, sostenendo che la condotta riferita al capo 7 non integrasse una rapina ma piuttosto violenza privata e furto aggravato in continuazione. Secondo il ricorrente, la minaccia non sarebbe stata finalizzata all’impossessamento del bene, bensì a costringere il guardiano ad allontanarsi dal luogo in cui si stava consumando il furto; pertanto il fatto avrebbe dovuto essere sussunto negli artt. 110, 81, comma 2, 610, 624 e 625 c.p. Il ricorso richiamava inoltre la comunicazione di notizia di reato e denunciava anche la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che i riferimenti al capo 8 dell’imputazione erano frutto di errore materiale, poiché l’unica rapina contestata era quella del capo 7. Nel merito, ha affermato che la qualificazione del fatto come rapina propria non presentava alcun errore manifesto, perché nel capo d’imputazione era stato contestato che gli imputati, minacciando di morte il guardiano mediante una sbarra di ferro, si impossessavano della somma di euro 310: una descrizione pienamente compatibile con la rapina propria e non con una qualificazione palesemente eccentrica. Conseguentemente, essendo il ricorso proposto contro una sentenza di patteggiamento dopo la riforma del 2017, la Corte lo ha trattato de plano e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
i ricorsi contro la sentenza di patteggiamento sono ammessi solo per specifici motivi, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto; tale censura è però circoscritta ai casi di errore manifesto
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
indicata come norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 610 c.p.p.
richiamato per la trattazione de plano del ricorso nei casi previsti dalla legge
art. 616, comma 1, c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità
art. 610 c.p.
richiamato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 624 e 625 c.p. come norme che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto qualificare il fatto come violenza privata e furto aggravato
art. 624 c.p.
richiamato dal ricorrente per la riqualificazione del fatto in furto
art. 625 c.p.
richiamato dal ricorrente per la riqualificazione del fatto in furto aggravato
art. 110 c.p.
richiamato dal ricorrente in relazione al concorso di persone
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato dal ricorrente per la continuazione
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
ha inserito il comma 2-bis nell’art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso contro il patteggiamento
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62
ha aggiunto all’art. 610 c.p.p. il comma 5-bis, richiamato per la trattazione de plano
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, la deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l’errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile dalla contestazione e dal provvedimento impugnato, senza margini di opinabilità.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione di elementi fattuali o probatori che non emergano con immediatezza dal capo di imputazione o dalla sentenza impugnata.
- La qualificazione di rapina è corretta quando la minaccia o la violenza è contestualmente funzionale all’impossessamento del bene; se la contestazione descrive una minaccia usata per sottrarre il denaro, non ricorre un errore manifesto nel sussumerla nella rapina propria.
- Nei ricorsi contro il patteggiamento proposti dopo la riforma del 2017, la trattazione può avvenire de plano nei casi previsti dall’art. 610 c.p.p.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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