Cassazione Penale, Ordinanza n. 01105/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Un imputato, già destinatario di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per una vicenda di supposta commercializzazione di prodotti con indicazioni non veritiere, ha chiesto la revisione del proprio giudicato dopo che altri coimputati, giudicati nel medesimo contesto fattuale, erano stati assolti in appello con formula liberatoria. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza; contro tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In sostanza si è sostenuto che l'autorità giudiziaria non avrebbe considerato che i tre soggetti erano stati tratti a giudizio per il medesimo reato e per gli stessi fatti, nell'ambito dello stesso procedimento, e che la diversa sorte processuale dei coimputati, insieme alle motivazioni assolutorie e alle ulteriori acquisizioni probatorie, integrasse un elemento nuovo e inconciliabile idoneo a sorreggere la richiesta di revisione/ rescissione del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle deduzioni difensive perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era tardivo. L'ordinanza impugnata era stata notificata nel periodo feriale; applicando la sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto, il termine di quindici giorni per proporre impugnazione decorreva dal 1 settembre 2025 ed era scaduto il 15 settembre 2025. Poiché il ricorso è stato depositato il 30 settembre 2025, è stato dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 585 e 591 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
indica la sentenza di applicazione della pena sulla quale era intervenuto il giudicato dell'imputato.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
richiamato per la trattazione del ricorso.
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
stabilisce il termine di quindici giorni per impugnare il provvedimento emesso in camera di consiglio.
art. 172, comma 4, c.p.p.
viene richiamato per il calcolo della decorrenza del termine quando questo cade nel periodo di sospensione feriale.
artt. 585 e 591 c.p.p.
combinati per affermare la tardività dell'impugnazione e la conseguente inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
d.l. 12.09.2014 n. 132, conv. in l. 10.11.2014 n. 162, art. 16, commi 1 e 2
richiamato solo per precisare che la riforma ha inciso sulla durata del periodo feriale, non sulla logica della sospensione dei termini.
Massime di principio
- Ai fini del computo del termine per impugnare un provvedimento depositato o notificato nel periodo feriale, il dies a quo decorre dal giorno successivo alla fine della sospensione, che non si computa nel termine.
- La sospensione feriale dei termini processuali continua ad applicarsi secondo la sua funzione propria anche dopo la riduzione del periodo di ferie e del periodo di sospensione operata dalla riforma del 2014.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine legale, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
- L'inammissibilità originata da colpa della parte comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
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