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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01117/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio d'appello definito con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la Corte di appello aveva accolto la concorde richiesta delle parti e, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, rideterminando la pena inflitta all'imputato. Contro tale decisione l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il percorso di formazione del giudicato fosse incerto in più passaggi logici, che la motivazione presentasse lacune e contraddizioni e che il giudice d'appello non avesse risposto in modo adeguato alle richieste formulate con i motivi di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, poiché il ricorrente non aveva specificato quali passaggi logici fossero asseritamente incerti, quali punti della motivazione fossero viziati da lacune o contraddizioni, né in cosa consistesse esattamente l'omessa risposta ai motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo unico proposto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento della somma equitativamente determinata di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse ragione per ritenere che il ricorso fosse stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza d'appello resa in accoglimento della concorde richiesta delle parti e definita in parziale riforma della decisione di primo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    Indicato come fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la disciplina del versamento alla Cassa delle ammende, subordinato alla verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione fondato su manifesta illogicità della motivazione deve indicare in modo specifico i passaggi logici ritenuti erronei e i punti della decisione asseritamente contraddittori o lacunosi; la doglianza meramente assertiva o indeterminata è inammissibile.
  • L'omessa o insufficiente risposta ai motivi di appello deve essere dedotta con l'indicazione puntuale dei motivi non esaminati o non confutati; non basta una critica generica alla motivazione della sentenza di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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