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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24358/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF e IRAP relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’Ufficio aveva rideterminato in aumento il volume d’affari di un soggetto che gestiva due autoscuole, sulla base di presunti maggiori ricavi desunti da dati oggettivi (numero degli allievi iscritti risultante dai registri, tariffe dichiarate, ricevute dell’autoscuola e chilometri percorsi dall’auto usata per le lezioni di guida). La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo implausibile una gestione antieconomica protratta nel tempo e congrua la ricostruzione induttiva dell’Ufficio. In Cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la motivazione fosse contraddittoria, assente o comunque incongrua, in particolare perché la CTR non avrebbe spiegato le ragioni per cui la gestione antieconomica dovesse ritenersi implausibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la motivazione della CTR era ampia, coerente e intelligibile, poiché spiegava perché l’antieconomicità prolungata dell’attività fosse inverosimile e perché fosse preferibile la ricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio sulla base di dati oggettivi e degli studi di settore. Ha inoltre precisato che le ulteriori censure del ricorrente miravano in realtà a contestare la valutazione del merito e la ricostruzione dei fatti, profili non sindacabili in cassazione come vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza può essere dedotta in cassazione quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; resta il controllo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone il c.d. minimo costituzionale della motivazione, la cui violazione determina nullità della sentenza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità processuale deducibile in cassazione

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea e non meramente apparente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è oggi scrutinabile solo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale": sono rilevanti la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la perplessità/incomprensibilità o l’irriducibile contraddittorietà, non già la mera insufficienza argomentativa.
  • La deduzione formale di nullità per vizio di motivazione non consente di ottenere una nuova valutazione del merito: la critica che mira solo a contrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie è inammissibile in sede di legittimità.
  • È legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi fondata su elementi oggettivi e su una verifica di plausibilità economica dell’attività, purché il giudice di merito esponga in modo chiaro il percorso logico seguito e le ragioni della preferenza accordata alla tesi dell’Ufficio.
  • La motivazione è sufficiente quando rende intellegibile perché una gestione protratta antieconomica sia ritenuta non credibile e perché i dati oggettivi utilizzati dall’Amministrazione siano considerati attendibili per la rideterminazione del volume d’affari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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