Cassazione Civile, Ordinanza n. 24358/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF e IRAP relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’Ufficio aveva rideterminato in aumento il volume d’affari di un soggetto che gestiva due autoscuole, sulla base di presunti maggiori ricavi desunti da dati oggettivi (numero degli allievi iscritti risultante dai registri, tariffe dichiarate, ricevute dell’autoscuola e chilometri percorsi dall’auto usata per le lezioni di guida). La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo implausibile una gestione antieconomica protratta nel tempo e congrua la ricostruzione induttiva dell’Ufficio. In Cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la motivazione fosse contraddittoria, assente o comunque incongrua, in particolare perché la CTR non avrebbe spiegato le ragioni per cui la gestione antieconomica dovesse ritenersi implausibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la motivazione della CTR era ampia, coerente e intelligibile, poiché spiegava perché l’antieconomicità prolungata dell’attività fosse inverosimile e perché fosse preferibile la ricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio sulla base di dati oggettivi e degli studi di settore. Ha inoltre precisato che le ulteriori censure del ricorrente miravano in realtà a contestare la valutazione del merito e la ricostruzione dei fatti, profili non sindacabili in cassazione come vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza può essere dedotta in cassazione quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; resta il controllo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo
art. 111, comma 6, Cost.
impone il c.d. minimo costituzionale della motivazione, la cui violazione determina nullità della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità processuale deducibile in cassazione
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea e non meramente apparente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è oggi scrutinabile solo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale": sono rilevanti la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la perplessità/incomprensibilità o l’irriducibile contraddittorietà, non già la mera insufficienza argomentativa.
- La deduzione formale di nullità per vizio di motivazione non consente di ottenere una nuova valutazione del merito: la critica che mira solo a contrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie è inammissibile in sede di legittimità.
- È legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi fondata su elementi oggettivi e su una verifica di plausibilità economica dell’attività, purché il giudice di merito esponga in modo chiaro il percorso logico seguito e le ragioni della preferenza accordata alla tesi dell’Ufficio.
- La motivazione è sufficiente quando rende intellegibile perché una gestione protratta antieconomica sia ritenuta non credibile e perché i dati oggettivi utilizzati dall’Amministrazione siano considerati attendibili per la rideterminazione del volume d’affari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24255/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24256/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24261/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24262/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24264/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24265/2021 del 09/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →