Cassazione Civile, Ordinanza n. 28470/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura del 28 novembre 2003 con cui, in relazione alla liberazione di un immobile, due soggetti riconoscevano dovute determinate somme a favore dell'odierno ricorrente e di un terzo. In primo grado il tribunale accolse solo in parte la domanda di pagamento, ritenendo provato, attraverso testimonianze, un parziale adempimento in contanti da parte delle obbligate. La corte d'appello confermò la decisione, ritenendo: che l'eccezione di pagamento non fosse nuova pur dopo un'originaria eccezione di compensazione; che la prova testimoniale fosse ammissibile, poiché i limiti degli artt. 2724 e 2726 c.c. riguardano i soli contratti per i quali la forma scritta è richiesta dalla legge o dalle parti; che le deposizioni acquisite fossero idonee a dimostrare il pagamento di una parte del dovuto. In cassazione il ricorrente dedusse quattro motivi: 1) vizio motivazionale radicale e omesso esame dei fatti processuali e di causa; 2) violazione delle norme su domande/eccezioni, preclusioni processuali, onere della prova e valutazione delle prove, sostenendo che l'eccezione di pagamento fosse tardiva e che la corte avesse errato nell'attribuire rilevanza a un fatto storico non contestato; 3) violazione delle norme sulla prova testimoniale e omesso rilievo della loro inammissibilità, sostenendo che, essendo il rapporto documentato per iscritto, non potesse provarsi per testi il pagamento; 4) violazione del divieto di testimonianza de relato e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che una deposizione fosse inutilizzabile e che le altre non bastassero a provare l'intero importo asseritamente versato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi e quarti motivi per difetto dei requisiti di specificità e per la sostanziale richiesta di una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che il solo fatto che un contratto sia stato redatto per iscritto non comporta, di per sé, il divieto di prova testimoniale del pagamento, salvo che la forma scritta sia richiesta ad substantiam o ad probationem dalla legge o dalle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L'eccezione di pagamento non è stata considerata nuova se non altera il fatto storico dell'estinzione del debito già emerso nelle difese.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non bastano censure sulla sufficienza o sulla completezza della motivazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente le ragioni della censura; la genericità comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È necessario indicare in modo puntuale gli atti e i passaggi processuali su cui la censura si fonda, senza rinvii generici agli atti di parte.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve offrire gli elementi necessari a verificare il fatto storico dedotto come omesso.
L'omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito, non la mera trattazione di questioni processuali.
La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o disconosce il principio della decisione sulle prove dedotte dalle parti; non basta una diversa valutazione del materiale probatorio.
La valutazione comparativa dell'attendibilità e della forza delle prove appartiene al giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene erroneamente addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove.
La censura sulla prova testimoniale richiede specifica indicazione delle deduzioni e dei limiti processuali invocati.
Le eccezioni al divieto di prova testimoniale operano con riguardo ai contratti per i quali la forma scritta è prevista come requisito costitutivo o probatorio.
Richiamato in relazione alla disciplina della prova scritta e dei limiti probatori, senza autonoma decisività nel caso concreto.
Il divieto di prova testimoniale sul pagamento riguarda i limiti probatori della forma scritta solo nei casi in cui la legge o le parti la richiedano.
La forma scritta ad substantiam è rilevante ai fini dei limiti di prova testimoniale.
Richiamato come esempio di contratto per il quale la legge può richiedere la forma scritta ad probationem o ad substantiam.
Richiamato come esempio di contratto soggetto a forma scritta richiesta dalla legge.
Richiamato come esempio di contratto soggetto a forma scritta richiesta dalla legge.
Richiamato come esempio di contratto soggetto a forma scritta richiesta dalla legge.
Richiamato come esempio di contratto soggetto a forma scritta richiesta dalla legge.
Richiamato come esempio di contratto soggetto a forma scritta richiesta dalla legge.
Richiamato come esempio di contratto soggetto a forma scritta richiesta dalla legge.
Richiamato come esempio di contratto soggetto a forma scritta richiesta dalla legge.
Richiamato come esempio di contratto soggetto a forma scritta richiesta dalla legge.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente individuato; non è sufficiente censurare la qualità, la completezza o la persuasività della motivazione.
- Le doglianze su violazioni processuali sono inammissibili se non si spiega in concreto quale pregiudizio difensivo o decisorio sia derivato dalla violazione denunciata.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni di merito e non la semplice questione processuale o la diversa soluzione data dal giudice a un tema istruttorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa lettura delle prove, ma con l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o con il mancato fondamento della decisione sulle prove dedotte.
- Il fatto che un contratto sia stato redatto per iscritto non comporta automaticamente il divieto di prova testimoniale del pagamento; il limite opera solo se la forma scritta è imposta dalla legge o pattuita dalle parti come requisito costitutivo o probatorio.
- Le prove testimoniali possono essere valutate liberamente dal giudice di merito quanto all'attendibilità e al loro valore complessivo, e tale apprezzamento non è normalmente sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
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