Cassazione Penale, Sentenza n. 417/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Cremona che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Dana Strommerova per guida in stato d'ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, contestando l'omissione della pronuncia di trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente), ritenuta violazione di legge ai sensi dell'art. 224, comma 3 / art. 224-ter Codice della Strada
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per difetto di interesse concreto ad impugnare. Pur riconoscendo che il Tribunale non ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto e che l'adempimento è previsto dalla normativa citata, la Corte ha rilevato che non sussiste un obbligo inderogabile del giudice di trasmettere gli atti quando il pubblico ministero o lo stesso Prefetto possono attivarsi direttamente; pertanto il P.G. non ha un interesse concreto e attuale che giustifichi l'impugnazione. La sentenza impugnata è stata confermata nella parte relativa alla non procedibilità e il ricorso dichiarato inammissibile (deciso a Roma il 25 novembre 2021).
Norme richiamate
art. 464-septies cod. proc. pen.
Disciplina la messa alla prova e l'effetto di estinzione del reato in caso di esito positivo; nel caso concreto ha portato alla dichiarazione di non doversi procedere per la persona sottoposta alla messa alla prova.
art. 224, comma 3, Codice della Strada
Richiamato dal ricorrente come norma che impone la trasmissione degli atti per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie; la Corte rileva comunque che, anche se la norma prevede la trasmissione, ciò non implica automaticamente il diritto del P.G. ad impugnare la mancata trasmissione quando esistono altri soggetti abilitati a compiere l'adempimento.
art. 224-ter, Codice della Strada
Secondo il gravame l'art. 224-ter pone l'onere sul giudice di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione accessoria; la Corte osserva però che la giurisprudenza ha interpretato la disciplina in modo da non escludere che anche il Pubblico Ministero possa procedere alla trasmissione o che il Prefetto possa richiedere gli atti.
Richiamato per precisare che l'esito favorevole della messa alla prova non pregiudica l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente).
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 12219/2017; Sez. 4, n. 3474/2007; Sez. 6, n. 11632/2007; Sez. 4, n. 6528/2018)
La Corte richiama precedenti costanti secondo i quali non sussiste un obbligo assoluto del giudice, anche quando accerta il reato, di trasmettere gli atti al Prefetto: il pubblico ministero può provvedere direttamente e il Prefetto può richiedere l'invio degli atti; da ciò deriva la mancanza di interesse concreto del P.G. a impugnare la mancata trasmissione.
Massime di principio
- La mancata trasmissione degli atti dal giudice al Prefetto, pur prevista dalla normativa, non conferisce automaticamente al pubblico ministero un interesse concreto ad impugnare: il P.G. deve dimostrare un interesse attuale e concreto.
- Anche quando il giudice accerti il reato e poi dichiari l'estinzione per esito positivo della messa alla prova, le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) possono comunque essere applicate e la loro attuazione può essere promossa dal P.M. o richiesta dal Prefetto.
- Se si vuole ottenere l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dopo una pronuncia che non ha trasmesso gli atti, il rimedio pratico è che il P.M. proceda personalmente alla trasmissione o che il Prefetto chieda l'invio degli atti; l'impugnazione per inadempimento del giudice rischia di essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
- Per valutare l'ammissibilità di un ricorso da parte del P.G. occorre sempre verificare la concretezza e l'attualità dell'interesse giuridico che si intende tutelare; l'interesse meramente astratto o rimediabile con atti alternativi non è sufficiente.
- In situazioni analoghe è opportuno coordinare l'azione tra ufficio del pubblico ministero e prefettura per evitare rischi procedurali e per assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
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