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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03933/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società aveva ottenuto in via monitoria il pagamento del saldo di corrispettivi relativi a una serie di contratti stipulati con una società concessionaria pubblica per verifiche, controlli, attività di audit e prestazioni tecniche collegate a cantieri, manutenzioni, somme urgenze e nuove opere. La controparte aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione di quanto già corrisposto, sostenendo che i contratti fossero nulli per violazione della disciplina dell’evidenza pubblica: in particolare, per l’erronea qualificazione dei servizi, per l’artificioso frazionamento degli affidamenti, per il rinnovo tacito dei contratti e per l’elusione delle regole di gara. I giudici di merito hanno ritenuto i contratti riconducibili a servizi tecnici/di ingegneria e non a servizi di investigazione o sicurezza, hanno ravvisato la nullità dei contratti e hanno escluso sia la ripetizione di indebito per le prestazioni di facere sia l’arricchimento senza causa per difetto di prova dei relativi presupposti. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice ha dedotto: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e omesso esame del comportamento successivo delle parti, assumendo che i rapporti dovessero essere letti come servizi di indagine/investigazione; 2) violazione della disciplina sui servizi di investigazione e sicurezza, sostenendo che i contratti rientrassero nell’alveo dei servizi investigativi; 3) errata applicazione della disciplina sull’evidenza pubblica, perché la controparte non sarebbe stata soggetto tenuto a quelle regole; 4) violazione degli artt. 2033 e 2041 c.c., per il mancato riconoscimento della restituzione o dell’indennizzo per le prestazioni eseguite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, in sostanza, a sollecitare una diversa interpretazione e rivalutazione del materiale istruttorio e contrattuale, attività riservata al giudice di merito; ha dichiarato infondato il terzo motivo, affermando che la disciplina del divieto di rinnovo tacito e delle regole di evidenza pubblica si applica anche agli organismi di diritto pubblico, quale è stata ritenuta la controparte; ha ritenuto infondato in parte e inammissibile in parte il quarto motivo, ribadendo che la ripetizione d’indebito non è azionabile per prestazioni di facere e che, per l’azione di arricchimento senza causa, la prova dei presupposti non può essere sostituita da una mera affermazione dell’equivalenza al corrispettivo pattuito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I criteri ermeneutici del contratto non possono essere invocati in cassazione per ottenere una nuova lettura del contenuto negoziale se il ricorso si risolve nella proposta di un’interpretazione alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    La censura interpretativa è inammissibile se non evidenzia un errore del giudice di merito, ma si limita a contrapporre una diversa lettura delle clausole e del contesto negoziale.

  • art. 1369 c.c.

    L’interpretazione complessiva del contratto deve essere fondata sull’intero contenuto negoziale, ma in sede di legittimità non è consentito sostituire al giudizio di merito una nuova valutazione del testo contrattuale.

  • art. 1418 c.c.

    La violazione di norme imperative in materia di evidenza pubblica può determinare la nullità dei contratti stipulati in elusione delle regole di affidamento.

  • art. 2033 c.c.

    L’azione di ripetizione di indebito ha natura restitutoria e presuppone una prestazione ripetibile; non è esperibile per prestazioni di facere non suscettibili di restituzione.

  • art. 2041 c.c.

    Quando la prestazione indebita non sia ripetibile, l’unica tutela astrattamente utilizzabile, se ne ricorrono i presupposti, è l’azione generale di arricchimento senza causa, che richiede prova dell’arricchimento e del correlativo depauperamento.

  • art. 4 d.lgs. n. 157/1995

    È richiamato come disposizione che vieta il frazionamento artificioso degli appalti per eludere le procedure di affidamento.

  • art. 6 d.lgs. n. 157/1995

    Viene interpretato come norma che impedisce l’affidamento diretto e il rinnovo tacito dei contratti di servizi soggetti a evidenza pubblica, con invalidità dei contratti conclusi in violazione.

  • art. 6 l. n. 537/1993

    Il divieto di rinnovo tacito dei contratti di fornitura di beni e servizi si applica anche agli organismi di diritto pubblico, in una lettura conforme al diritto dell’Unione europea e alla disciplina degli appalti pubblici.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 29/1993

    È richiamato per definire le amministrazioni pubbliche, ma interpretato sistematicamente e in chiave euro-unitaria, senza limitarne la portata al solo dato letterale.

  • art. 2 d.lgs. n. 157/1995

    La Corte lo utilizza per ricondurre gli organismi di diritto pubblico nell’ambito soggettivo della disciplina degli appalti di servizi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione dei criteri di interpretazione del contratto è inammissibile quando si risolva nella mera proposta di una lettura alternativa delle clausole o delle risultanze istruttorie, senza dimostrare l’errore giuridico del giudice di merito.
  • Quando il giudizio di appello si conclude con conferma della decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, il vizio di omesso esame di documenti o fatti decisivi incontra il limite della c.d. doppia conforme, che impone al ricorrente di indicare specificamente la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni.
  • Le norme in materia di evidenza pubblica e di divieto di rinnovo tacito dei contratti devono essere interpretate in modo sistematico e conforme al diritto dell’Unione europea, con applicazione anche agli organismi di diritto pubblico quando la loro natura e funzione li rendano omogenei alle amministrazioni pubbliche.
  • Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile a un appalto di servizi, rileva l’oggetto effettivo della prestazione e non il nomen iuris attribuito dalle parti o le finalità soggettive perseguite dal committente.
  • La ripetizione di indebito ha funzione restitutoria e presuppone una prestazione ripetibile; se la prestazione consiste in un facere non restituibile, la tutela eventualmente esperibile è l’azione di arricchimento senza causa, che richiede la prova concreta dell’arricchimento del convenuto e del depauperamento dell’attore.
  • Il rinnovo tacito o la proroga di contratti di servizi, se utilizzati per frammentare o prolungare artificiosamente affidamenti soggetti a gara, possono integrare una violazione delle norme imperative di settore e determinare la nullità del contratto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimentoCompensazione
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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