Cassazione Civile, Sentenza n. 7751/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ERG S.p.A. chiedeva il rimborso dell'IRES per l'anno 2004 relativo alla quota di un quinto (1/5) delle spese di manutenzione sostenute nel 2003 eccedenti il 5% del costo dei beni ammortizzabili, importo per cui l'Ufficio aveva rideterminato la base imponibile a seguito di un processo verbale di constatazione. L'Agenzia aveva emesso atti di definizione dell'accertamento con adesione relativi al 2003 e al 2004, e ha negato il rimborso sostenendo che l'accertamento con adesione osterebbe alla richiesta. ERG ha invece sostenuto che l'adesione riguardava la qualificazione dei costi come spese di manutenzione e la ripresa a tassazione dell'eccedenza, ma non poteva impedire il riconoscimento, per legge, della deducibilità dell'eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi (diritto alla deduzione e quindi al rimborso per le quote successive). La società ha anche invocato effetti di giudicato su pronunce relative ad anni successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento con adesione, nella fattispecie, si sia limitato a concordare la qualificazione dei costi (spese di manutenzione), gli importi e la ripresa a tassazione dell'eccedenza per l'anno 2003, ma non potesse escludere i diritti previsti dalla legge (all'epoca art. 67 comma 7 T.U.I.R., oggi art. 102 comma 6) che consentono la deducibilità dell'eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi. Pertanto la richiesta di rimborso per la quota relativa al 2004 non è una surrettizia impugnazione dell'accertamento con adesione e resta ammissibile. La sentenza della C.T.R. è cassata e la causa è rinviata alla Corte tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione; le spese del giudizio di legittimità sono demandate alla stessa Corte regionale per la liquidazione.
Norme richiamate
Disciplina l'accertamento con adesione sul processo verbale di constatazione; l'adesione può avere ad oggetto il contenuto integrale del verbale ma non può estendere la sua efficacia a ciò che esula dalla materia dell'accertamento stesso.
T.U.I.R. (all'epoca art. 67, comma 7; poi art. 102, comma 6)
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili (…) L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi
La normativa è una disposizione unica: l'applicazione comporta sia la ripresa a tassazione delle eccedenze nell'anno di verifica sia il conseguente diritto alla deducibilità delle stesse, frazionata in cinque quote costanti negli anni successivi; tale effetto normativo non può essere escluso dall'accertamento con adesione.
Norma citata nel ricorso con riferimento ai presupposti per la restituzione e ai criteri di rimborso; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il perfezionamento dell'accertamento con adesione non precluda il diritto alla restituzione collegato alla deducibilità in anni successivi.
d.lgs. 546/1992, art. 21, comma 2
Richiamato dalle parti in tema di impugnazione e termini processuali; la Corte non ha ritenuto che quella norma osti al rimborso dedotto da ERG nella fattispecie.
Riferimento di parte ricorrente relativo agli effetti del giudicato esterno; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni relative alla pretesa efficacia estensiva del giudicato, decidendo sul primo motivo e rinviando la causa.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione impedisce l'impugnazione di quanto è stato effettivamente concordato (quantificazione dell'imposta e fatti/qualificazioni oggetto dell'accordo), ma non può escludere gli effetti automatici e normativamente previsti dalla legge che siano estranei alla disponibilità dell'Ufficio (es. diritti di deduzione differita previsti dalla normativa fiscale).
- Le dichiarazioni del contribuente nel processo verbale di constatazione non possono automaticamente essere interpretate come rinuncia a diritti previsti dalla legge, salvo che non risultino esplicitamente e inequivocabilmente rinunce o pattuizioni su tali diritti.
- Una istanza di rimborso è ammissibile se non costituisce una surrettizia impugnazione dell'accordo di adesione ma si limita a ottenere l'effetto normativo previsto dalla legge (es. riconoscimento di quote di deducibilità negli anni successivi) che deriva dall'applicazione dello stesso processo verbale.
- Se il contribuente rileva errori di liquidazione da parte dell'Ufficio nella fase di definizione per adesione (cioè errori nella determinazione dell'imposta sulla base del verbale), può avere ancora possibilità di tutela; viceversa l'adesione che copre pienamente e chiaramente la materia impedisce contestazioni ulteriori.
- In casi di possibile estensione degli effetti del giudicato ad anni successivi, è necessario valutare con attenzione l'oggetto e la portata del giudicato: non sempre una pronuncia su un anno produce automaticamente e integralmente effetti estensivi su altri periodi, salvo che ciò risulti dal contenuto del giudicato.
- Prassi operativa consigliata: verificare con attenzione il contenuto del processo verbale e dell'atto di adesione, documentare eventuali riserve e, se si intende mantenere diritti di legge (es. deduzioni frazionate), proporre tempestivamente le istanze di rimborso o impugnazioni specifiche evitando formulazioni ambigue nel verbale.
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