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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7956/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nova Coop aveva chiesto il rimborso dell'IRBA (imposta regionale sulla benzina per autotrazione) versata; in primo grado la CTP respinse per carenza di titolarità del diritto al rimborso (imputandolo al consumatore finale), la CGT di secondo grado accolse invece il ricorso di Nova Coop ritenendo illegittima l'imposta per incompatibilità con il diritto UE e riconoscendo il diritto al rimborso. La Regione impugnava in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la controversia non poteva essere promossa nei confronti della Regione e che andavano valutati aspetti come la traslazione del tributo, la prova dell'arricchimento e i termini di decadenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la legittimazione passiva nelle azioni di rimborso dell'IRBA spetti esclusivamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, atteso il carattere sostanzialmente erariale del tributo, e non alle Regioni. Per tale motivo la sentenza impugnata (che aveva dato ragione a Nova Coop) è stata cassata senza rinvio e la domanda di rimborso proposta nei confronti della Regione è stata dichiarata inammissibile. In sostanza la Corte ha disposto che, benché l'IRBA sia stata ritenuta incompatibile con il diritto UE e non dovuta anche per le annualità pregresse, la Regione non era il corretto resistente nel procedimento di rimborso.

Norme richiamate

  • legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 6, comma 1, lett. c)

    tale imposta è dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che è tenuto a versarla alla regione

    Disciplina originaria indicava il consumatore come soggetto passivo e l'erogatore in veste di esattore; la Corte rileva che la successiva riforma (1995) ha modificato il profilo soggettivo rendendo il concessionario/fomaticario il soggetto tenuto al versamento

  • legge regionale Piemonte n. 47/1993, art. 3

    L'imposta è dovuta ... dai soggetti consumatori della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione

    La legge regionale riprendeva la formulazione originaria; la Corte rileva però l'assenza di modalità accertative e gestionali fino al 2011 e che, comunque, successivamente la gestione tecnica è rimasta in capo all'amministrazione statale (Agenzia delle Dogane)

  • legge n. 549/1995, art. 3, comma 13

    L'imposta regionale sulla benzina ... è versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione ... sulla base dei quantitativi erogati ...

    La modifica del 1995 ha spostato l'obbligo di versamento sul concessionario/fornitore; ciò ha inciso sulla individuazione del soggetto passivo e sul ruolo degli uffici tecnici di finanza/Agenzia nella gestione dell'imposta

  • legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), art. 1, comma 628

    Sono abrogati ... recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

    Il legislatore nazionale ha abrogato l'IRBA a decorrere dal 2021; la Corte sottolinea che l'incompatibilità con il diritto UE impone la disapplicazione anche degli effetti passati e quindi la non dovutezza per annualità anteriori al 2021

  • direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2

    La Corte richiama la necessità che imposte aggiuntive su prodotti soggetti ad accisa perseguano una "finalità specifica" (non meramente di bilancio); l'IRBA è stata ritenuta priva di tale finalità specifica e quindi incompatibile con la direttiva

  • legge n. 428/1990, art. 29, comma 2

    Secondo la normativa sul rimborso i soggetti che abbiano versato indebitamente possono ottenere il rimborso; la Corte evidenzia che, in caso di traslazione, il fornitore è l'unico legittimato a chiedere il rimborso, ma l'azione deve essere diretta contro la corretta amministrazione resistente (Agenzia delle Dogane)

  • d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 14

    Richiamato in relazione ai termini di decadenza per le istanze di rimborso; la Corte richiama la necessità di corretta decorrenza dei termini ma la pronuncia principale riguarda la legittimazione passiva

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 7 comma 1

    Invocato in relazione agli strumenti istruttori che il giudice tributario può adottare; la Corte osserva che l'organo competente all'accertamento e riscossione è l'Agenzia delle Dogane e quindi gli oneri istruttori e probatori non impattano sulla legittimazione passiva

  • giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-255/20 e altre)

    La CGUE ha stabilito che imposte analoghe all'accisa devono avere finalità specifiche non meramente di bilancio; la Corte di Cassazione ha seguito tale orientamento per dichiarare l'incompatibilità dell'IRBA con il diritto UE

Massime di principio

  • Quando un tributo regionale derivato ha struttura e gestione sostanzialmente erariale (regole di accertamento, liquidazione e riscossione gestite dall'Amministrazione statale), la legittimazione passiva per le azioni di rimborso spetta all'Agenzia delle Dogane e non alla Regione.
  • Se una tassa applicata su prodotti soggetti ad accisa non dimostra una "finalità specifica" (non meramente di bilancio), è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE e i relativi pagamenti possono essere rimborsati, anche per annualità anteriori all'abrogazione nazionale della norma.
  • Il soggetto che materialmente ha versato l'imposta (es. concessionario/fornitore) è il titolare del diritto al rimborso; tuttavia la domanda va proposta contro l'amministrazione competente (Agenzia) e non contro l'ente che ha beneficiato del gettito se questi non è l'organo competente per la riscossione.
  • Prima di dichiarare il diritto al rimborso il giudice deve valutare l'eventuale traslazione economica del tributo sul consumatore e l'effettiva prova dell'arricchimento, ma la questione di legittimazione passiva è decisiva: azioni proposte contro il soggetto processualmente inammissibile devono essere rigettate per incompetenza del resistente.
  • In presenza di violazione del diritto UE, oltre al rimborso del tributo indebitamente riscosso, possono spettare al contribuente anche somme correlate (interessi e perdite derivanti dall'indisponibilità delle somme), ma l'azione va esperita nei confronti della corretta amministrazione competente.

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