Cassazione Civile, Sentenza n. 7965/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte di cassazione ha dichiarato difettare i presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ritenendo assente la "necessità" e venuto meno il requisito della "novità" della questione; di conseguenza non è stato enunciato un nuovo principio di diritto vincolante e la questione è rimessa al giudice di merito per la decisione sul merito secondo i precedenti applicabili
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
azione di rimborso dell'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA) per il biennio 2019-2020: la Regione aveva negato il rimborso sostenendo che l'imposta era stata traslata sul consumatore finale e che la restituzione avrebbe determinato un indebito arricchimento del distributore; la concessionaria (Salca) ha invece affermato di non aver traslato l'imposta e di aver sostenuto l'onere, chiedendo la ripetizione di quanto versato
Norme richiamate
Regola il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione; la Corte ha ritenuto non ricorrere i requisiti previsti (in particolare la "necessità" e la "novità") per l'enunciazione del principio di diritto
art. 29, comma 2, legge 428/1990
Secondo la giurisprudenza richiamata, l'amministrazione finanziaria che eccepisce l'avvenuta traslazione dell'imposta assume l'onere di provarla in quanto fatto impeditivo al rimborso
art. 7, comma 5-bis d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nella requisitoria del P.M. come norma che disciplina l'onere di allegazione e prova nelle azioni di rimborso, in particolare in relazione all'accertamento che l'imposta non sia stata traslata o che il consumatore abbia ottenuto la restituzione
art. 3, comma 13, legge 549/1995
Riforma richiamata per spiegare la qualifica soggettiva dell'IRBA: il concessionario divenuto soggetto passivo e il consumatore soggetto economicamente gravato dalla traslazione
Corte di Giustizia UE, causa C-147/2001 (Comateb)
Principio secondo cui uno Stato membro non può rifiutare il rimborso di un'imposta incompatibile con il diritto UE solo perché questa è stata trasferita a terzi; occorre verificare l'effettivo arricchimento dell'operatore mediante un'analisi economica
Corte di Giustizia UE, causa C-606/22
Conferma che la traslazione integrale dell'imposta sul consumatore non esclude automaticamente che l'operatore abbia subito una perdita economica; serve valutazione economica delle circostanze
Massime di principio
- Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è ammissibile solo se la questione è concreta, necessaria alla definizione della causa e presenta novità/serie difficoltà interpretative: in mancanza il rimando viene dichiarato inammissibile.
- Nelle azioni di rimborso di tributi regionali come l'IRBA, l'amministrazione che invoca l'avvenuta traslazione dell'imposta come fatto impeditivo del rimborso ha l'onere di provarla; non è sufficiente l'affermazione normativa della possibile traslazione.
- La sola dimostrazione che l'imposta era inclusa nel prezzo al dettaglio non legittima automaticamente il diniego del rimborso per indebito arricchimento: occorre valutare, con analisi economica, se il rimborso comporterebbe un effettivo arricchimento del distributore (ad esempio valutando variazioni del volume d'affari, perdite subite, ecc.).
- Il soggetto che chiede il rimborso deve comunque allegare e provare gli elementi costitutivi della propria pretesa, ma la prova negativa dell'assenza di traslazione come requisito esclusivo per ottenere il rimborso non può essere assunta d'ufficio senza adeguata istruttoria.
- Proceduralmente, se il rinvio pregiudiziale è dichiarato inammissibile, il giudice di merito deve decidere la controversia applicando i principi giurisprudenziali già esistenti e svolgendo l'istruttoria necessaria per accertare traslazione e/o arricchimento.
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