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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29553/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/02/2024 che ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale proposta dal Musumeci. Il ricorso deduceva che, nonostante l'ampia e qualificata collaborazione con l'autorità giudiziaria, il regime premiale e la detenzione domiciliare regolarmente osservata, il Tribunale aveva negato il beneficio ritenendo non "sicuro" il ravvedimento per mancata produzione di condotte riparatorie (es. risarcimento o attività volontarie), elemento che il ricorrente sostiene non essere richiesto né imprescindibile dalla normativa speciale (art. 16-nonies/16-novies e art. 176 c.p.).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale romano abbia dato valore decisivo all'assenza di iniziative risarcitorie/di riparazione ignorando la necessità di valutare complessivamente tutti gli indici sintomatici del "sicuro ravvedimento" (durata e qualità della collaborazione, rapporti con familiari e personale giudiziario, attività lavorativa, assenza di collegamenti con la criminalità). Ne è derivata la violazione dei criteri ermeneutici consolidati: la mancata riparazione civile non è in sé ostativa, ma è solo uno dei fattori da valutare unitamente ad altri elementi positivi già emersi negli atti.

Norme richiamate

  • d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con l. 15 marzo 1991, n. 82 - art. 16-nonies (16-novies nel testo)

    quando "ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva"

    Consente al giudice di concedere la liberazione condizionale anche in deroga a limiti ordinari per i collaboratori; richiede che sussista il "ravvedimento" e l'assenza di collegamenti con la criminalità, ma non impone che la riparazione civile o atti risarcitori assumano valore ostativo esclusivo.

  • art. 176 cod. pen.

    Il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, ma implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato

    Il "sicuro ravvedimento" richiede elementi concreti e positivi (comportamenti riparatori, attività sociali, lavoro, studio, rapporti familiari) che consentano una prognosi affidabile sulla cessazione della pericolosità sociale; tuttavia tali elementi devono essere valutati nel loro complesso e non isolatamente.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 - artt. 30-ter e 47-ter

    Menziate come disposizioni normalmente richiamate per i limiti dei benefici detentivi; l'art. 16-nonies consente deroghe a tali limiti per i collaboratori, fermo restando il necessario accertamento del ravvedimento e dell'assenza di collegamenti con la criminalità.

Massime di principio

  • Per i collaboratori di giustizia che chiedono la liberazione condizionale il giudice deve effettuare una valutazione ampia e complessiva del "sicuro ravvedimento", tenendo insieme molteplici indici (durata/qualità della collaborazione, rapporto con familiari e personale giudiziario, attività lavorativa o di studio, comportamento durante l'esecuzione, assenza di collegamenti con la criminalità).
  • L'assenza di iniziative risarcitorie o di attività riparatorie non costituisce di per sè un ostacolo insuperabile alla concessione della liberazione condizionale; tale circostanza è un elemento valutabile ma non determinante se considerata isolatamente.
  • Il ravvedimento non deve essere provato con certezza assoluta: la norma richiede una ragionevole probabilità (prognosi favorevole) che la persona abbia effettivamente abbandonato le scelte criminali, fondandosi su elementi specifici e combinati.
  • Il giudice deve motivare in modo puntuale l'interazione tra gli elementi positivi e negativi emersi dagli atti; non è corretto assegnare valenza decisiva ad un singolo elemento negativo senza bilanciarlo con gli altri indici favorevoli.
  • Quando la detenzione domiciliare o altre misure alternative limitano l'osservazione penitenziaria, vanno valorizzati maggiormente altri indici oggettivi (pareri degli uffici di protezione, Direzione Nazionale Antimafia, lavoro regolare, durata della collaborazione) per formare il giudizio prognostico.
  • In caso di rigetto motivato in modo carente (es. eccessiva focalizzazione sulla mancata riparazione), è ammissibile il ricorso in Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, con possibile annullamento e rinvio per nuovo esame che segua i criteri sopra indicati.

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