Cassazione Penale, Sentenza n. 29553/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/02/2024 che ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale proposta dal Musumeci. Il ricorso deduceva che, nonostante l'ampia e qualificata collaborazione con l'autorità giudiziaria, il regime premiale e la detenzione domiciliare regolarmente osservata, il Tribunale aveva negato il beneficio ritenendo non "sicuro" il ravvedimento per mancata produzione di condotte riparatorie (es. risarcimento o attività volontarie), elemento che il ricorrente sostiene non essere richiesto né imprescindibile dalla normativa speciale (art. 16-nonies/16-novies e art. 176 c.p.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale romano abbia dato valore decisivo all'assenza di iniziative risarcitorie/di riparazione ignorando la necessità di valutare complessivamente tutti gli indici sintomatici del "sicuro ravvedimento" (durata e qualità della collaborazione, rapporti con familiari e personale giudiziario, attività lavorativa, assenza di collegamenti con la criminalità). Ne è derivata la violazione dei criteri ermeneutici consolidati: la mancata riparazione civile non è in sé ostativa, ma è solo uno dei fattori da valutare unitamente ad altri elementi positivi già emersi negli atti.
Norme richiamate
d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con l. 15 marzo 1991, n. 82 - art. 16-nonies (16-novies nel testo)
quando "ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva"
Consente al giudice di concedere la liberazione condizionale anche in deroga a limiti ordinari per i collaboratori; richiede che sussista il "ravvedimento" e l'assenza di collegamenti con la criminalità, ma non impone che la riparazione civile o atti risarcitori assumano valore ostativo esclusivo.
Il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, ma implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato
Il "sicuro ravvedimento" richiede elementi concreti e positivi (comportamenti riparatori, attività sociali, lavoro, studio, rapporti familiari) che consentano una prognosi affidabile sulla cessazione della pericolosità sociale; tuttavia tali elementi devono essere valutati nel loro complesso e non isolatamente.
legge 26 luglio 1975, n. 354 - artt. 30-ter e 47-ter
Menziate come disposizioni normalmente richiamate per i limiti dei benefici detentivi; l'art. 16-nonies consente deroghe a tali limiti per i collaboratori, fermo restando il necessario accertamento del ravvedimento e dell'assenza di collegamenti con la criminalità.
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia che chiedono la liberazione condizionale il giudice deve effettuare una valutazione ampia e complessiva del "sicuro ravvedimento", tenendo insieme molteplici indici (durata/qualità della collaborazione, rapporto con familiari e personale giudiziario, attività lavorativa o di studio, comportamento durante l'esecuzione, assenza di collegamenti con la criminalità).
- L'assenza di iniziative risarcitorie o di attività riparatorie non costituisce di per sè un ostacolo insuperabile alla concessione della liberazione condizionale; tale circostanza è un elemento valutabile ma non determinante se considerata isolatamente.
- Il ravvedimento non deve essere provato con certezza assoluta: la norma richiede una ragionevole probabilità (prognosi favorevole) che la persona abbia effettivamente abbandonato le scelte criminali, fondandosi su elementi specifici e combinati.
- Il giudice deve motivare in modo puntuale l'interazione tra gli elementi positivi e negativi emersi dagli atti; non è corretto assegnare valenza decisiva ad un singolo elemento negativo senza bilanciarlo con gli altri indici favorevoli.
- Quando la detenzione domiciliare o altre misure alternative limitano l'osservazione penitenziaria, vanno valorizzati maggiormente altri indici oggettivi (pareri degli uffici di protezione, Direzione Nazionale Antimafia, lavoro regolare, durata della collaborazione) per formare il giudizio prognostico.
- In caso di rigetto motivato in modo carente (es. eccessiva focalizzazione sulla mancata riparazione), è ammissibile il ricorso in Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, con possibile annullamento e rinvio per nuovo esame che segua i criteri sopra indicati.
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