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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29260/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di rivendicazione avente a oggetto un lastrico di copertura, un ballatoio/corridoio e un vano posto sul lato posteriore di una cappella gentilizia in un complesso immobiliare di Portici. I soggetti che si affermavano proprietari di tali beni hanno agito contro la proprietaria di un appartamento al primo piano, sostenendo che quei manufatti non fossero compresi nel suo titolo di acquisto e che fossero invece di loro proprietà per effetto della proiezione verso l'alto della proprietà sottostante ai sensi dell'art. 840 c.c.; hanno anche chiesto il risarcimento dei danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico. La convenuta ha resistito contestando la proprietà degli attori, eccependo l'usucapione e sostenendo che i beni fossero stati già incorporati, da epoca risalente, nella propria unità immobiliare. In appello, la convenuta ha censurato la decisione di primo grado per inversione dell'onere della prova, sostenendo che nell'azione di rivendica incombe sugli attori la dimostrazione del proprio diritto di proprietà, sino al titolo originario o all'usucapione, e che tale prova non era stata fornita. I ricorrenti per cassazione hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 1140, 1147, 113 e 345 c.p.c., assumendo che l'eccezione di usucapione non fosse stata ritualmente proposta e che comunque fosse priva dei requisiti, oltre a chiedere una rivalutazione delle prove; 2) violazione dell'art. 840 c.c., sostenendo che il lastrico era copertura del loro immobile e che il ballatoio serviva alla cappella di cui erano comproprietari; 3) violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., lamentando l'erronea lettura dei titoli e delle risultanze catastali. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili e comunque infondati perché diretti, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, e perché non confrontati con la ratio della sentenza impugnata, fondata principalmente sul mancato assolvimento, da parte degli attori, dell'onere probatorio proprio dell'azione di rivendica.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo, ritenendo tempestivo l'adempimento dei ricorrenti perché la richiesta di iscrizione era stata spedita per posta entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso alla controricorrente e il ritardo della cancelleria non poteva ricadere sulle parti. Sul merito, ha dichiarato inammissibili e comunque infondati tutti e tre i motivi: il primo perché non si confrontava con la motivazione centrale della sentenza d'appello, che aveva deciso sulla base del mancato assolvimento dell'onere di prova gravante sugli attori in rivendica; il secondo perché mirava surrettiziamente a una diversa ricostruzione dei fatti sul rapporto tra i beni e l'art. 840 c.c.; il terzo perché, ancora una volta, contestava la valutazione delle prove e del titolo di acquisto della convenuta senza censurare un effettivo errore di diritto. Il rigetto ha comportato anche la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, la liquidazione di somme ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito/iscrizione a ruolo deve avvenire nel termine di venti giorni dalla notificazione; nel caso concreto il termine è stato rispettato perché rileva la tempestiva spedizione e ricezione della richiesta in cancelleria, non la successiva formalizzazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il rigetto conforme alla proposta di definizione anticipata giustifica la condanna alla somma equitativa prevista dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma equitativa in favore della controricorrente per effetto del rigetto conforme alla proposta anticipata.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha disposto anche il pagamento di un ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 840 c.c.

    Richiama il principio di accessione e di estensione della proprietà alla copertura del fabbricato, ma la Corte esclude che esso sia utile ai ricorrenti in presenza di una diversa ricostruzione fattuale dei beni come parti strutturalmente e funzionalmente incorporate nell'unità della convenuta.

  • art. 1140 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al possesso e all'usucapione, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio del rigetto per difetto di prova della loro proprietà.

  • art. 1147 c.c.

    La Corte osserva che la buona fede non è requisito dell'usucapione ordinaria; il richiamo alla norma è quindi inconferente rispetto alle doglianze proposte.

  • art. 1159 c.c.

    Richiamato solo per escludere che fosse stata invocata un'usucapione abbreviata; non rileva nella decisione di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma senza incidenza sulla decisione, che ruota invece sul riparto dell'onere probatorio e sulla valutazione delle prove.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte non accoglie la doglianza perché essa tende a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che nell'azione di rivendica l'onere della prova della proprietà grava sull'attore e non sul convenuto possessore.

  • art. 2699 c.c.

    Invocato per l'efficacia dell'atto pubblico, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non colpisce la ratio del rigetto e mira a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato per la fede privilegiata dell'atto pubblico, ma la Corte osserva che il tema non scalfisce la decisione d'appello, centrata sulla mancata prova della proprietà da parte degli attori.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendicazione, l'attore deve provare la titolarità del diritto di proprietà; se il titolo del convenuto è contestato, la prova deve risalire, direttamente o tramite i danti causa, al titolo originario, oppure al possesso utile a usucapire, non essendo sufficiente la sola prova dell'acquisto a titolo derivativo.
  • Il convenuto possessore in rivendica può limitarsi a contrapporre il proprio possesso senza che ciò lo spogli della posizione di favore processuale; la mera allegazione di usucapione da parte del convenuto non trasferisce sull'attore un onere di prova diverso da quello tipico della rivendica.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti: le censure formalmente formulate come violazioni di legge sono inammissibili se, in sostanza, mirano a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
  • La doglianza per violazione dell'art. 840 c.c. non è autosufficiente quando il giudice di merito abbia escluso in fatto che i beni controversi fossero una mera copertura del fondo dell'attore, avendo invece natura di porzioni strutturalmente e funzionalmente incorporate nell'unità del convenuto.
  • La buona fede non è elemento costitutivo dell'usucapione ordinaria; il richiamo all'art. 1147 c.c. è irrilevante se non viene in discussione un'usucapione abbreviata.
  • Le risultanze catastali e gli atti pubblici devono essere scrutinati alla luce della ratio della decisione: se il rigetto discende dal mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'attore, non è decisivo dimostrare in negativo che il titolo del convenuto non menzioni espressamente il bene rivendicato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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