Cassazione Civile, Ordinanza n. 21453/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione a una domanda di rimborso di somme pagate dalla società a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nell’ambito della definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo prevista dalla legge di stabilità 2014. La società aveva aderito alla definizione agevolata di numerose dichiarazioni doganali relative all’anno 2010 e, assumendo che la rottamazione comprendesse anche gli interessi maturati sui diritti di confine, aveva chiesto la restituzione di quanto versato per tali interessi. L’amministrazione sosteneva invece che il beneficio non potesse estendersi agli interessi doganali, disciplinati in via speciale dagli artt. 79 e 86 TULD e collegati a tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. La CTR aveva ritenuto applicabile la definizione agevolata anche a tali interessi; l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: (1) violazione dell’art. 1, commi 618 e 622, l. n. 147/2013 e dell’art. 86 TULD, per avere la sentenza esteso la rottamazione agli interessi doganali; (2) violazione della disciplina della riscossione mediante ruolo, in particolare dell’art. 20 d.lgs. n. 46/1999, per avere la CTR assimilato indebitamente gli interessi doganali a quelli previsti dal d.P.R. n. 602/1973, nonostante la loro natura speciale e la loro connessione con risorse proprie dell’UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che la definizione agevolata dei ruoli di cui all’art. 1, comma 618, l. n. 147/2013 è norma di stretta interpretazione e non può essere estesa, in via analogica, agli interessi di mora e agli interessi per ritardato pagamento previsti in materia doganale dagli artt. 79, comma 4, e 86 TULD. La Corte ha valorizzato la lettera della disposizione, che menziona solo gli interessi di cui agli artt. 20 e 30 d.P.R. n. 602/1973, e la specialità della disciplina doganale, attuativa dell’art. 232 del regolamento CEE n. 2913/1992. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei due gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 1, commi 618 e 622, L. 27 dicembre 2013, n. 147
con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
La definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo riguarda solo gli interessi espressamente indicati dalla norma e non è suscettibile di estensione analogica agli interessi doganali.
art. 79, comma 4, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)
Prevede, in caso di pagamento differito dei diritti doganali, un interesse dovuto dopo trenta giorni, secondo un saggio stabilito semestralmente.
art. 86 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)
Prevede per il ritardato pagamento dei diritti doganali un interesse maggiorato, riscosso con procedura coattiva, con disciplina speciale rispetto a quella generale della riscossione a ruolo.
artt. 12 e 14, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)
Richiamati dal ricorrente nel censurare l’estensione della rottamazione ai debiti doganali; nel testo servono a delimitare la materia doganale rispetto alla disciplina generale.
art. 20 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È il parametro normativo degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo espressamente inclusi/esclusi dalla definizione agevolata.
art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È il parametro normativo degli interessi di mora espressamente richiamati dalla disciplina agevolativa.
art. 20, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato per contestare l’assimilazione degli interessi doganali agli interessi della riscossione mediante ruolo disciplinati in via generale.
art. 232, par. 1, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/1992
oltre all'importo dei dazi viene riscosso un interesse di mora. Il tasso dell'interesse di mora può essere superiore al tasso dell'interesse di credito. Esso non può essere inferiore a quest'ultimo tasso
Impone la riscossione dell’interesse di mora sui dazi e ne conferma la natura speciale e funzionale a compensare il ritardo nel pagamento dei diritti doganali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio di legittimità dedotto con entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge.
La Corte lo richiama per decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- La disciplina di definizione agevolata dei ruoli, quando formula in modo puntuale le poste escluse o incluse, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa per analogia a categorie di interessi non espressamente menzionate.
- Gli interessi dovuti in materia doganale costituiscono una disciplina speciale, attuativa del diritto dell’Unione, e non possono essere automaticamente assimilati agli interessi della riscossione disciplinati dal sistema generale del d.P.R. n. 602/1973.
- Se il tributo principale non è agevolabile o è sottratto alla sanatoria per ragioni normative speciali, anche gli accessori che ne condividono la funzione e la sorte non possono essere ritenuti agevolabili in assenza di una espressa previsione contraria.
- Nelle controversie sulla portata di una sanatoria fiscale, la lettera della norma prevale su interpretazioni estensive fondate su mere assonanze funzionali tra istituti diversi.
- Quando il principio di diritto è già chiaramente desumibile e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.
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