Cassazione Penale, Ordinanza n. 05478/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per i reati contestati in materia di circolazione stradale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, deducendo con due motivi violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha censurato il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Suprema Corte ha rilevato che le doglianze riproducevano questioni già esaminate e disattese dalla decisione di merito senza alcun effettivo confronto con la motivazione di appello; ha inoltre ricordato che le valutazioni sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione immune da vizi logico-giuridici, come nel caso di specie.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata come base della condanna per guida in stato di ebbrezza nella fascia indicata dalla sentenza di merito.
art. 187, comma 1-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata come ulteriore base della condanna per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
La Corte ribadisce che il diniego della particolare tenuità del fatto, se adeguatamente motivato dal giudice di merito, non è censurabile in cassazione con doglianze meramente riproduttive o generiche.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la motivazione non presenti vizi logico-giuridici.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza un confronto puntuale con la motivazione impugnata.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti specifici vizi logico-giuridici; in presenza di motivazione congrua, la valutazione resta ferma.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è espressione di apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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