Sentenza del 05/08/2024 n. 22124 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso l’avviso di accertamento n. RCD0103208 per il 2003, recuperando imposte su € 128.759,29 di compensi, sostenendo che il contribuente, pur trasferitosi nel Principato di Monaco, avesse mantenuto in Italia il centro dei propri interessi vitali. Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio n. 3932/20/2014, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio contro la decisione favorevole al contribuente della CTP di Roma. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; con il secondo, l’errata valutazione della residenza fiscale e del centro degli interessi vitali, contestando in particolare il rilievo attribuito al mancato trasferimento a Monaco dei figli e del genitore anziano.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: essendo applicabile l’art. 12, comma 7, ed essendo pacifica la sua violazione, l’avviso emesso prima del decorso dei 60 giorni era illegittimo. L’Ufficio non aveva provato specifiche ragioni di urgenza; la scadenza del termine di decadenza non è, da sola, sufficiente, e il contraddittorio svolto successivamente in giudizio non sana la violazione. Il secondo motivo sulla residenza fiscale e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sono stati dichiarati assorbiti. La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e accolto l’originario ricorso del contribuente. Spese dei gradi di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata a pagare le spese di legittimità: € 6.000, oltre € 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus"
Quando l’accertamento segue un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali dell’attività, l’avviso deve essere emesso dopo 60 giorni dalla consegna del verbale conclusivo, salvo che l’Amministrazione dimostri concrete ragioni di urgenza. La violazione comporta l’illegittimità dell’atto senza necessità della prova di resistenza, indipendentemente dal tipo di tributo.
non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto, la sentenza va cassata senza rinvio, ai sensi dell' art. 384 , cod. proc. civ.
La Cassazione può cassare senza rinvio quando, definita la questione di diritto, non occorrono ulteriori accertamenti in fatto; nel caso concreto ha quindi potuto accogliere direttamente l’originario ricorso del contribuente.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale, non si applica l' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione, poiché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Se un accertamento segue accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’attività, il termine di 60 giorni dalla consegna del verbale conclusivo è una garanzia procedimentale: l’emissione anticipata rende l’atto illegittimo, salvo urgenza specifica e provata dall’Amministrazione.
- La sola imminente scadenza del termine di decadenza dell’accertamento non costituisce, di per sé, una ragione di urgenza; l’Ufficio deve indicare e provare fatti concreti, anche quanto alla loro non imputabilità.
- La partecipazione del contribuente al successivo giudizio non sostituisce né sana il contraddittorio procedimentale garantito dal termine previsto dall’art. 12, comma 7.
- Per gli accertamenti soggetti all’art. 12, comma 7, la nullità derivante dall’inosservanza del termine non dipende dalla natura armonizzata o non armonizzata del tributo e non richiede una prova di resistenza.
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