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Parere

Parere n. 56/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Gomaa Mohamed Mahmoud Abdelmajid contro il Comune di San Polo dei Cavalieri, per l’annullamento: a) dell’ordinanza n. 50 del 4 giugno 2024 concernente la cessazione di attività di deposito e commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli; b) ordinanza n. 49 del 23 maggio 2024 avente ad oggetto la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202401302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle ordinanze comunali n. 50 del 4 giugno 2024, concernente la cessazione dell’attività di deposito e commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli, e n. 49 del 23 maggio 2024, concernente la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e istanza cautelare, le ordinanze comunali relative alla cessazione dell’attività di deposito e commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli e alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 61 e 62 della legge della Regione Lazio n. 22 del 6 novembre 2019, dell’articolo 15 della legge della Regione Lazio n. 15/2008 e del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere, sostenendo che lo stabile sarebbe utilizzato per il deposito di materiali successivamente smaltiti secondo legge e per esigenze familiari straordinarie. Nel corso del procedimento il Comune di San Polo dei Cavalieri ha ritualmente proposto opposizione ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell’articolo 48, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la rituale notificazione dell’atto di opposizione da parte del Comune renda improcedibile il ricorso straordinario. In base alla consolidata giurisprudenza richiamata, la notificazione dell’opposizione impedisce alla sede consultiva di esaminare ulteriori questioni, compresa l’ammissibilità dell’istanza di trasposizione, che deve essere valutata dal giudice amministrativo dinanzi al quale il giudizio viene trasferito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per opposizione, senza esame dei motivi sostanziali dedotti contro le ordinanze comunali.

Osservazioni

Opposizione al ricorso straordinario

La rituale notificazione dell’opposizione del Comune ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina l’improcedibilità del ricorso straordinario e comporta la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale amministrativa.

Motivi sostanziali contro le ordinanze comunali

Le censure relative alla violazione della normativa regionale e del d.P.R. n. 380/2001, nonché all’eccesso di potere, non sono state esaminate in sede straordinaria, poiché ogni ulteriore questione è rimessa al giudice amministrativo competente.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario e trasposizione in sede giurisdizionale

    La rituale opposizione dell’amministrazione resistente, notificata al ricorrente, impedisce la prosecuzione del ricorso in sede straordinaria e determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario

    È indicato quale base normativa della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 48, comma 1, d.lgs. n. 104/2010

    trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale

    È richiamato unitamente all’articolo 10 del d.P.R. n. 1199/1971 quale fondamento dell’opposizione e della richiesta di devoluzione della controversia al giudice amministrativo.

  • artt. 61 e 62 legge Regione Lazio n. 22/2019

    Sono stati invocati dal ricorrente a sostegno delle censure contro le ordinanze comunali, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.

  • art. 15 legge Regione Lazio n. 15/2008

    È stato invocato dal ricorrente a sostegno delle censure contro le ordinanze comunali, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.

  • d.P.R. n. 380/2001

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alle ordinanze di demolizione e ripristino, senza esame nel merito a causa dell’improcedibilità.

Massime di principio

  • La rituale notificazione dell’opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 1199/1971 rende improcedibile il ricorso nella sede straordinaria.
  • A seguito dell’opposizione, ogni ulteriore questione relativa al ricorso, compresa l’ammissibilità dell’istanza di trasposizione, deve essere valutata dal giudice amministrativo davanti al quale la controversia è devoluta.
  • L’opposizione dell’amministrazione determina l’impossibilità per il Consiglio di Stato, in sede consultiva sul ricorso straordinario, di esaminare i motivi sostanziali dedotti contro l’atto impugnato.

Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione dell’amministrazione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un privato contro il Comune di San Polo dei Cavalieri. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 50 del 4 giugno 2024, relativa alla cessazione dell’attività di deposito e commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli, e l’ordinanza n. 49 del 23 maggio 2024, relativa alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Fattispecie e motivi dedotti

Il ricorrente è proprietario del terreno interessato dagli atti comunali e titolare di un’impresa individuale operante nel commercio di autovetture, autoveicoli leggeri e ricambi. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 61 e 62 della legge della Regione Lazio n. 22 del 6 novembre 2019, dell’articolo 15 della legge regionale n. 15/2008 e del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere.

A sostegno delle censure ha affermato che lo stabile sarebbe utilizzato per il deposito di materiale destinato a essere smaltito secondo legge e per esigenze familiari straordinarie. Il merito di tali contestazioni non è stato esaminato.

Opposizione e trasposizione del giudizio

Il Comune di San Polo dei Cavalieri ha notificato e trasmesso al Consiglio di Stato l’atto di opposizione previsto dall’articolo 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010.

Il parere accerta che l’opposizione è stata ritualmente proposta dal Comune per il tramite del proprio difensore.

Valutazione del Consiglio di Stato

Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nel parere, la notificazione dell’atto di opposizione rende improcedibile il ricorso straordinario. La sede consultiva non può esaminare ulteriori questioni, inclusa l’ammissibilità dell’istanza di trasposizione, poiché tali questioni sono rimesse alla potestà decisoria del giudice amministrativo competente.

Il Consiglio di Stato richiama, in particolare, i propri pareri n. 449/2024 e n. 1517/2023.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per opposizione. Le contestazioni sostanziali contro le ordinanze comunali restano devolute alla sede giurisdizionale amministrativa conseguente alla trasposizione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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