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Parere

Parere n. 45/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza cautelare proposto dall’-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, per l’annullamento degli atti relativi al procedimento di recupero delle somme percepite indebitamente per lo svolgimento di attività extraprofessionale non autorizzata.

Giustizia amministrativa202400017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti relativi al recupero di 1.500 euro percepiti per attività extraprofessionale retribuita svolta senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di costituzione in mora, il decreto di addebito e il successivo recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo delle somme percepite per avere svolto, nel 2017, attività retribuita come comparsa senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione della Difesa. Il ricorso deduce genericamente la violazione degli articoli 894 e 896 del d.lgs. n. 66/2010 e l’eccesso di potere per omessa comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente compressione del diritto di difesa. Il Ministero ha sostenuto che il recupero costituisce attività vincolata e doverosa ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, dopo avere contestato l’indebito e costituito in mora il militare. È stata inoltre proposta istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha disposto il rigetto, dichiarando assorbito l’esame dell’istanza cautelare. La censura relativa agli articoli 894 e 896 del Codice dell’ordinamento militare è stata respinta perché dagli atti risultava provato che il militare aveva svolto l’attività extraprofessionale senza autorizzazione e aveva percepito i relativi compensi. In applicazione dell’articolo 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, tali somme devono essere versate all’amministrazione di appartenenza e il loro recupero costituisce un adempimento necessario e vincolato. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento: trattandosi di attività vincolata, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, sicché trova applicazione l’articolo 21-octies della legge n. 241/1990. Le somme sono state qualificate come indebito oggettivo nei confronti dell’erario.

Osservazioni

Violazione degli artt. 894 e 896 d.lgs. n. 66/2010

La censura è infondata: è documentalmente provato che il militare ha svolto un’attività extraprofessionale retribuita senza preventiva autorizzazione e ha percepito 1.500 euro. L’amministrazione ha quindi il diritto, direttamente previsto dalla legge, di recuperare una somma corrispondente ai compensi percepiti.

Omessa comunicazione di avvio del procedimento

La censura è infondata. Il recupero delle somme costituisce attività vincolata e doverosa a fronte dei presupposti di legge; pertanto, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, il provvedimento non è annullabile perché il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Istanza cautelare

L’esame dell’istanza cautelare è assorbito dal rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 3/1957

    L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.

    La disposizione costituisce il quadro generale delle incompatibilità dei dipendenti pubblici.

  • art. 53, commi 1 e 6-7-bis, d.lgs. n. 165/2001

    I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (...) il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato (...) nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza.

    Il divieto si applica anche al personale in regime di diritto pubblico, compreso il personale militare e delle Forze di polizia. In caso di incarico non autorizzato, il compenso deve essere riversato all’amministrazione di appartenenza; l’omesso versamento può integrare responsabilità erariale.

  • art. 894 d.lgs. n. 66/2010

    La professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

    La disposizione sancisce l’incompatibilità professionale del militare con ulteriori attività, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

  • art. 896 d.lgs. n. 66/2010

    I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

    Lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei militari è subordinato al conferimento o alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione; per gli incarichi non autorizzati si applica, in quanto compatibile, l’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento quando per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità dell’atto di recupero quando l’amministrazione esercita un’attività vincolata e il contenuto dell’atto è necessariamente predeterminato dalla legge.

  • artt. 452 e 453 d.P.R. n. 90/2010

    Sono richiamati quali disposizioni in base alle quali è stata svolta l’inchiesta amministrativa nei confronti del militare.

  • art. 53, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Massime di principio

  • Il dipendente pubblico, compreso il personale militare e delle Forze di polizia in regime di diritto pubblico, non può svolgere incarichi retribuiti non previamente autorizzati o conferiti dall’amministrazione di appartenenza.
  • La violazione del divieto di svolgere incarichi retribuiti senza autorizzazione determina, ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, l’obbligo di riversare all’amministrazione di appartenenza una somma corrispondente ai compensi percepiti.
  • Il recupero dei compensi percepiti per attività extraprofessionale non autorizzata è attività vincolata e doverosa dell’amministrazione, qualificabile come recupero di un indebito oggettivo nei confronti dell’erario.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità dell’atto di recupero quando, per la natura vincolata dell’attività amministrativa, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’articolo 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
  • La documentata percezione di compensi per un incarico non autorizzato è sufficiente a fondare il recupero, mentre una contestazione generica degli articoli 894 e 896 del Codice dell’ordinamento militare, non accompagnata da specifiche deduzioni in fatto o in diritto, non è idonea a infirmare gli atti recuperatori.

Recupero di compensi percepiti da un militare per attività extraprofessionale non autorizzata

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un militare dell’Arma dei Carabinieri contro il Ministero della Difesa. Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’amministrazione ha contestato la percezione di 1.500 euro per attività svolta come comparsa senza autorizzazione, ha costituito in mora l’interessato, ha emesso un decreto di addebito e ha successivamente proceduto al recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo.

Svolgimento dei fatti e atti impugnati

Nel 2017 il militare aveva svolto un’attività extraprofessionale retribuita senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Il Ministero della Difesa ha quindi chiesto l’attivazione delle procedure di recupero ai sensi dell’articolo 53, comma 16-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

Il Comando competente:

  • ha comunicato all’interessato l’esito dell’inchiesta amministrativa e l’esistenza di un danno erariale da recuperare;
  • ha costituito in mora il militare, anche ai fini dell’interruzione della prescrizione;
  • ha emesso un decreto di addebito per 1.500 euro;
  • ha disposto, in mancanza di pagamento, il recupero forzoso tramite iscrizione a ruolo, per complessivi 1.500,05 euro.

Censure del ricorrente

Il ricorrente ha dedotto genericamente la violazione degli articoli 894 e 896 del d.lgs. n. 66/2010 e l’eccesso di potere per mancata comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che tale omissione avrebbe compresso il diritto di difesa. Ha inoltre presentato un’istanza cautelare.

Il Ministero ha sostenuto che il recupero dei compensi costituisce attività vincolata e doverosa, una volta accertato lo svolgimento dell’incarico non autorizzato e la percezione del compenso.

Quadro normativo

Il Consiglio di Stato ha richiamato l’articolo 60 del d.P.R. n. 3/1957, che disciplina le incompatibilità generali dei dipendenti pubblici, nonché l’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001.

In particolare, l’articolo 53:

  • mantiene ferma la disciplina generale delle incompatibilità;
  • si applica anche al personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo;
  • vieta lo svolgimento di incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati;
  • impone il versamento dei compensi all’amministrazione di appartenenza;
  • qualifica l’omesso versamento come ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Per il personale militare rilevano inoltre gli articoli 894 e 896 del Codice dell’ordinamento militare. L’articolo 894 sancisce l’incompatibilità della professione militare con l’esercizio di ulteriori professioni, mestieri, industrie o cariche societarie, mentre l’articolo 896 vieta lo svolgimento di incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.

Valutazione sulla violazione degli obblighi di autorizzazione

La Sezione ha respinto la censura relativa agli articoli 894 e 896 del Codice dell’ordinamento militare. Dagli atti risultava documentalmente provato che il militare aveva svolto l’attività extraprofessionale contestata senza autorizzazione e aveva percepito il relativo compenso.

Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre 2016, n. 4590, il parere ha chiarito che il dovere di svolgere soltanto incarichi previamente autorizzati o direttamente conferiti dall’amministrazione rientra tra gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro. La violazione determina direttamente per legge il diritto dell’amministrazione a ottenere la restituzione di una somma corrispondente ai compensi percepiti.

La Sezione ha sottolineato anche la genericità della censura, non supportata da specifiche argomentazioni in fatto o in diritto idonee a contrastare l’accertamento dell’amministrazione.

Mancata comunicazione di avvio del procedimento

È stata respinta anche la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio orientamento, espresso tra l’altro nella decisione della Sez. II, n. 4091/2021, secondo cui il recupero dei compensi non autorizzati è attività priva di discrezionalità quando siano accertati i presupposti previsti dalla legge.

In tale situazione trova applicazione l’articolo 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: il provvedimento non è annullabile per violazione delle norme procedimentali quando, in ragione della sua natura vincolata, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Esito del ricorso e istanza cautelare

La Sezione ha qualificato le somme percepite senza autorizzazione come indebito oggettivo nei confronti dell’erario. Il recupero da parte dell’amministrazione costituisce pertanto un adempimento necessario imposto dall’articolo 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.

Il parere è stato quindi espresso per il rigetto del ricorso. L’esame dell’istanza cautelare è stato dichiarato assorbito. La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicitàOnere della prova e principio dispositivo

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