Parere n. 46/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Eugenia Antonina Lo Grande, contro il Ministero delle infrastrutture e di trasporti-Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea (FCE), avverso il bando di concorso per la costituzione di dieci rapporti di lavoro subordinato di cui cinque riservati al personale di ruolo FCE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del bando FCE del 31 marzo 2023 per l’assunzione di dieci operatori, con cinque posti riservati al personale di ruolo, e richiesta di utilizzazione mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2017.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, collocata al sedicesimo posto tra gli idonei non vincitori della graduatoria approvata nel 2019 a seguito del concorso FCE del 2017, sostiene di avere diritto all’assunzione mediante scorrimento, anche in ragione della validità triennale prevista dal precedente bando. Contesta il nuovo bando per violazione della disciplina sullo scorrimento delle graduatorie e richiama l’art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, l’art. 17, comma 1-bis, d.l. n. 162/2019, l’art. 1 d.l. n. 192/2014 e l’art. 3, comma 1, d.l. n. 90/2014. Deduce inoltre difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, sviamento e lesione dell’affidamento, contestando il diniego allo scorrimento fondato sul parere dell’Avvocatura distrettuale di Catania, secondo cui non sarebbe stato possibile utilizzare la precedente graduatoria per posti creati dall’incremento della pianta organica degli operatori di stazione. La ricorrente ha anche dichiarato di avere proposto, il 27 febbraio 2023, ricorso davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, chiedendo altresì tutela risarcitoria.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso né le questioni preliminari di rito né il merito delle censure. Ha sospeso l’espressione del parere perché le relazioni ministeriali risultano incomplete e prive di puntuali deduzioni sui singoli motivi di ricorso. Ha inoltre rilevato che le relazioni non danno conto del ricorso già proposto dalla ricorrente davanti al giudice del lavoro, né del relativo stato processuale, dell’eventuale costituzione del Ministero e degli ulteriori seguiti della Gestione Commissariale FCE. Ha disposto che il Ministero trasmetta entro sessanta giorni una relazione integrativa, analitica sui singoli motivi e sul giudizio ordinario, previamente comunicata alla ricorrente per consentirle di controdedurre. Ogni decisione in rito e nel merito è stata riservata; la trattazione sarà fissata entro il primo trimestre del 2026.
Osservazioni
Completezza della relazione ministeriale
La relazione ministeriale e la successiva relazione integrativa non analizzano puntualmente i singoli motivi di ricorso e non contengono specifiche deduzioni sulle questioni di diritto prospettate dalla ricorrente.
Ricorso davanti al giudice del lavoro
Il Ministero deve riferire sull’esito e sullo stato del giudizio promosso dalla ricorrente il 27 febbraio 2023 ai sensi dell’art. 414 c.p.c., sull’eventuale costituzione in giudizio del Ministero e sugli eventuali seguiti della ex Gestione Commissariale FCE.
Contraddittorio sulla relazione integrativa
La relazione da trasmettere entro sessanta giorni deve essere previamente inoltrata alla ricorrente, alla quale deve essere consentito di depositare controdeduzioni.
Norme richiamate
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario costituisce il contesto procedimentale dell’affare; nel provvedimento interlocutorio il Consiglio di Stato riserva ogni decisione in rito e nel merito.
art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della disciplina sul possibile utilizzo e scorrimento delle graduatorie per la copertura di posti vacanti.
art. 17, comma 1-bis, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in l. n. 8/2020
È invocato dalla ricorrente a sostegno della censura relativa all’obbligo o alla possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria.
art. 1 d.l. 31 dicembre 2014, n. 192
È richiamato con riguardo alla perdurante validità ed efficacia delle graduatorie concorsuali.
art. 3, comma 1, d.l. 24 giugno 2014, n. 90
È richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina sulla semplificazione e flessibilità del turn over.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato per contestare il difetto di motivazione degli atti impugnati.
art. 414 c.p.c.
Individua la forma del ricorso già proposto dalla ricorrente davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
art. 21, comma 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
È indicato quale base del trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni e dei compiti già esercitati dalla Gestione Commissariale Governativa FCE.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la relazione dell’amministrazione non esamina puntualmente i motivi dedotti, il Consiglio di Stato può sospendere l’espressione del parere e richiedere una relazione integrativa analitica sui singoli motivi.
- Quando dagli atti emerge la contemporanea pendenza o la precedente proposizione di un giudizio davanti al giudice ordinario su una controversia connessa, l’amministrazione deve riferire al Consiglio di Stato sull’oggetto, sullo stato e sull’esito di tale giudizio, così da consentire la valutazione delle questioni di rito e di merito.
- La relazione integrativa richiesta nel procedimento consultivo deve essere comunicata alla parte ricorrente prima della definizione dell’affare, per garantirle la possibilità di presentare controdeduzioni e assicurare il contraddittorio procedimentale.
Impugnazione del bando FCE e richiesta di scorrimento
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata collocata al sedicesimo posto tra gli idonei non vincitori della graduatoria del concorso FCE bandito nel 2017 e approvata nel 2019. La ricorrente ha impugnato il nuovo bando del 31 marzo 2023, relativo alla costituzione di dieci rapporti di lavoro subordinato, cinque dei quali riservati al personale di ruolo FCE, sostenendo che i posti avrebbero dovuto essere coperti mediante scorrimento della precedente graduatoria.
Censure dedotte
La ricorrente ha sostenuto che il nuovo bando fosse illegittimo per violazione della disciplina sullo scorrimento delle graduatorie, richiamando l’art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, l’art. 17, comma 1-bis, d.l. n. 162/2019, l’art. 1 d.l. n. 192/2014 e l’art. 3, comma 1, d.l. n. 90/2014. Ha inoltre dedotto:
- difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
- difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990;
- sviamento dalla causa tipica;
- violazione dell’affidamento;
- perdurante validità ed efficacia della graduatoria del precedente concorso.
La ricorrente ha contestato anche il diniego allo scorrimento fondato sul parere dell’Avvocatura distrettuale di Catania, secondo cui la precedente graduatoria non avrebbe potuto essere utilizzata per coprire posti derivanti da una modifica della pianta organica, con incremento dei posti di operatore di stazione da 27 a 34.
Pendenza del giudizio davanti al giudice del lavoro
Nel ricorso straordinario la ricorrente ha dichiarato di avere già proposto, il 27 febbraio 2023, un ricorso davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 414 c.p.c., anche con finalità risarcitorie. Ha chiesto inoltre l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria del precedente concorso per operatori di stazione.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una prima relazione e una successiva relazione integrativa. La Sezione ha tuttavia rilevato che entrambe sono incomplete: non affrontano in modo puntuale i singoli motivi di ricorso e non riferiscono adeguatamente sul giudizio già promosso davanti al giudice del lavoro.
In particolare, il Consiglio di Stato ha richiesto che il Ministero chiarisca:
- le proprie deduzioni specifiche su ciascun motivo di ricorso;
- l’esito e lo stato dell’iter del giudizio ex art. 414 c.p.c.;
- l’eventuale costituzione in giudizio del Ministero;
- gli eventuali seguiti dell’ex Gestione Commissariale FCE.
Disposizioni interlocutorie
La Sezione ha sospeso l’espressione del parere e ha disposto che il Ministero trasmetta entro sessanta giorni dal ricevimento del parere una relazione completa. Tale relazione dovrà essere previamente inoltrata alla ricorrente, alla quale deve essere garantito un termine per controdedurre.
Il Consiglio di Stato ha riservato ogni decisione in rito e nel merito, inclusa la valutazione delle questioni connesse alla contemporanea proposizione del giudizio ordinario. La nuova udienza di trattazione sarà fissata dal Presidente della Sezione entro il primo trimestre del 2026.
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