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Parere

Parere n. 41/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva in via cautelare, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro -OMISSIS- e nei confronti di -OMISSIS-, -OMISSIS-, ATS -OMISSIS-, Regione -OMISSIS-, avverso ordinanza n. 6950 del 5 ottobre 2022, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, recante diffida al ricorrente all’attuazione delle procedure di cui al titolo V, parte IV, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, presso l’area di -OMISSIS- n. -OMISSIS-a -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202300121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza n. 6950 del 5 ottobre 2022 di individuazione del responsabile della contaminazione e diffida all’attuazione delle procedure di bonifica ai sensi del titolo V, parte IV, del d.lgs. 152/2006

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui la Città metropolitana lo ha individuato quale responsabile della contaminazione di un’area già sede di un’attività di carpenteria in ferro e lo ha diffidato ad attuare le procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. Ha dedotto, in particolare, l’inesistenza o vetustà dei presupposti istruttori; l’incompetenza dell’autorità emanante; l’inidoneità professionale dei soggetti che avevano svolto le indagini; la necessità di nuovi accertamenti e della verifica dei valori relativi alla destinazione commerciale-industriale; il difetto di prova del nesso causale e la mancata considerazione di possibili cause o concause; la violazione delle garanzie partecipative; l’erronea applicazione degli artt. 244, comma 4, e 250, comma 3, del d.lgs. 152/2006; nonché l’impossibilità materiale di eseguire l’ordinanza per la mancanza di proprietà o possesso dell’area. Era stata inoltre proposta istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Ha affermato che gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale gravano, ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006, sul responsabile dell’inquinamento e che la Provincia o la Città metropolitana è competente, ai sensi degli artt. 244 e 245, ad adottare l’ordinanza di diffida. La responsabilità del ricorrente è stata ritenuta adeguatamente supportata secondo il criterio del più probabile che non; il generico richiamo alla possibile responsabilità di altri soggetti non è stato considerato sufficiente a escluderla, in assenza di prova concreta della dinamica causale e dello specifico fattore alternativo. L’istruttoria è stata ritenuta completa e tecnicamente adeguata, anche perché le indagini e il piano di caratterizzazione risultavano sottoscritti da geologi abilitati e i risultati analitici da un chimico iscritto all’ordine professionale. È stata inoltre riconosciuta la partecipazione procedimentale, poiché il ricorrente era stato previamente invitato a fornire documenti e memorie, senza esercitare tale facoltà. Il Collegio ha infine escluso che la mancanza di proprietà o possesso dell’area rendesse impossibile l’adempimento degli obblighi imposti. La precedente istanza cautelare era stata accolta limitatamente alla sospensione dell’efficacia dell’atto, in ragione del periculum in mora, ma ciò non ha inciso sulla decisione di merito.

Osservazioni

Responsabilità della contaminazione e nesso causale

L’individuazione del ricorrente quale responsabile della contaminazione è stata ritenuta immune dai vizi denunciati. Il generico richiamo alla possibile presenza di altri responsabili o alla vicinanza di un’ex acciaieria non è sufficiente a escludere la responsabilità, in assenza di prova concreta della diversa dinamica causale e dello specifico fattore alternativo.

Competenza della Città metropolitana

È stata esclusa l’incompetenza dell’autorità emanante: gli artt. 244 e 245 del d.lgs. 152/2006 attribuiscono alla Provincia o alla Città metropolitana il potere di adottare l’ordinanza con cui il responsabile dell’inquinamento è diffidato a provvedere alla bonifica.

Istruttoria tecnica e qualificazione dei professionisti

Il difetto di istruttoria è stato escluso. L’indagine preliminare e il piano di caratterizzazione risultavano sottoscritti da geologi abilitati, mentre i risultati analitici erano sottoscritti da un chimico iscritto al relativo ordine professionale.

Partecipazione procedimentale

La garanzia partecipativa è stata ritenuta rispettata attraverso la richiesta di documenti e informazioni e la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, con invito a presentare memorie che il ricorrente non ha esercitato.

Completezza degli accertamenti e criterio del più probabile che non

Gli accertamenti degli enti territoriali e delle agenzie competenti sono stati ritenuti completi, reiterati e fondati su dati tecnici. Secondo il criterio del più probabile che non, l’inquinamento è stato ricondotto all’attività del ricorrente.

Obblighi del proprietario non responsabile e misure di prevenzione

Non è stato ravvisato un obbligo diretto ed esplicito del proprietario non responsabile di adottare interventi di messa in sicurezza d’emergenza. Le misure di messa in sicurezza d’emergenza non sono equiparabili alle misure di prevenzione, che nel caso concreto risultavano mancate, anche per l’assenza di pavimentazione del sito.

Mancanza di proprietà o possesso dell’area

È stata ritenuta manifestamente infondata la tesi secondo cui la perdita della proprietà o del possesso avrebbe reso impossibile l’esecuzione dell’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale fondamento della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • artt. 240, 242, 244, 245 e 250 d.lgs. 152/2006

    L’articolo 240, comma 1, lettere m) e p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica dei siti inquinati.

    Il responsabile dell’inquinamento è il soggetto sul quale gravano gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. La Provincia o Città metropolitana diffida il responsabile quando sia accertato il superamento delle CSC; in caso di responsabile non individuabile o inadempiente, e di inerzia del proprietario o di altri interessati, l’amministrazione procede d’ufficio secondo l’art. 250.

  • art. 253 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dalla Regione con riferimento al recupero delle spese di bonifica nei confronti dei soggetti responsabili.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento e l’invito a presentare memorie sono stati ritenuti sufficienti a garantire la partecipazione del ricorrente.

  • art. 36, comma 1, d.P.R. 328/2001

    Richiamato dal ricorrente con riguardo alla qualificazione professionale necessaria per le indagini; la censura è stata superata dall’accertamento che gli atti tecnici rilevanti erano sottoscritti da geologi e i risultati analitici da un chimico abilitato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati personali.

  • Adunanza plenaria, ordinanza n. 21/2013

    Richiamata quale approdo interpretativo secondo cui gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale gravano sul responsabile dell’inquinamento.

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7121/2018

    Richiamata per la ricostruzione sistematica degli obblighi del responsabile dell’inquinamento, del proprietario non responsabile e dell’amministrazione competente.

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668

    Richiamata per il principio secondo cui il generico riferimento a un possibile ulteriore responsabile non esclude la responsabilità accertata in assenza di prova concreta della diversa causa dell’inquinamento.

Massime di principio

  • Ai sensi degli artt. 242 e 244 del d.lgs. 152/2006, una volta accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale gravano sul soggetto cui l’inquinamento sia causalmente imputabile.
  • La Provincia o la Città metropolitana è competente ad adottare l’ordinanza di diffida del responsabile dell’inquinamento ai sensi degli artt. 244 e 245 del d.lgs. 152/2006.
  • L’individuazione del responsabile della contaminazione può fondarsi sul criterio del più probabile che non, purché l’amministrazione disponga di un quadro istruttorio tecnico concreto e coerente; il privato che deduca cause alternative deve allegare e documentare specifici elementi idonei a confutare tale ricostruzione.
  • Il proprietario non responsabile dell’area non è automaticamente gravato degli obblighi propri del responsabile dell’inquinamento, ferma restando la disciplina degli interventi d’ufficio e degli oneri reali previsti dal titolo V, parte IV, del d.lgs. 152/2006.
  • La partecipazione procedimentale è assicurata quando l’interessato sia informato dell’avvio del procedimento, sia invitato a fornire documenti e memorie e abbia la concreta possibilità di interloquire, anche se scelga di non esercitarla.
  • La perdita della proprietà o del possesso dell’area non esclude, di per sé, l’obbligo del soggetto individuato come responsabile della contaminazione di adempiere alle misure imposte dall’amministrazione.

Ordinanza di bonifica e individuazione del responsabile della contaminazione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro l’ordinanza con cui la Città metropolitana ha individuato il ricorrente quale responsabile della contaminazione di un’area già sede di un’attività di carpenteria in ferro e lo ha diffidato ad attuare le procedure previste dal titolo V, parte IV, del d.lgs. 152/2006. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso la relazione istruttoria, anche a seguito di un precedente parere interlocutorio. La Sezione ha concluso per il rigetto del ricorso.

Vicenda amministrativa e ambientale

Le indagini ambientali svolte nel 2010 avevano evidenziato il superamento delle CSC per diversi metalli, idrocarburi pesanti e IPA, sia rispetto ai valori per aree a uso verde pubblico, privato e residenziale, sia, per alcuni inquinanti, rispetto ai valori per aree commerciali e industriali. Un piano di caratterizzazione era stato autorizzato nel 2011, ma non era stato eseguito; il Comune aveva quindi attivato la procedura per l’individuazione del responsabile della contaminazione.

Nel giugno 2022 la Città metropolitana aveva avviato il procedimento nei confronti del ricorrente, invitandolo a presentare memorie. Non essendo seguite osservazioni, era stata adottata l’ordinanza impugnata, recante sia l’individuazione del responsabile sia la diffida all’attuazione delle procedure di bonifica.

Successive attività di caratterizzazione, svolte anche nel 2023 nell’ambito del finanziamento PNRR destinato ai siti orfani, avevano confermato i superamenti delle CSC. La Regione aveva comunicato il finanziamento del progetto di bonifica, con previsione del recupero delle spese nei confronti dei soggetti responsabili.

Istanza cautelare

La Sezione aveva già accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza, ravvisando il periculum in mora in relazione agli impatti amministrativi, penali ed economici derivanti dall’esecuzione del provvedimento. L’accoglimento cautelare non ha tuttavia anticipato l’esito del giudizio di merito.

Motivi di ricorso

Il ricorrente aveva contestato:

  • la vetustà e l’inadeguatezza dell’istruttoria;
  • l’incompetenza della Città metropolitana;
  • la qualificazione professionale dei soggetti che avevano svolto le indagini;
  • la mancata effettuazione di nuovi accertamenti e la mancata considerazione dei valori relativi alla destinazione commerciale-industriale;
  • il difetto di prova del nesso causale e la mancata valutazione di possibili cause o concause;
  • la violazione della partecipazione procedimentale;
  • l’erronea applicazione degli artt. 244, comma 4, e 250 del d.lgs. 152/2006;
  • l’impossibilità di eseguire l’ordinanza per la mancanza di proprietà o possesso dell’area.

Quadro normativo sugli obblighi di bonifica

La Sezione ha richiamato la ricostruzione elaborata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare dalla sentenza della Sezione IV n. 7121/2018 e dall’ordinanza dell’Adunanza plenaria n. 21/2013.

L’art. 242 del d.lgs. 152/2006 pone sul responsabile dell’inquinamento gli obblighi di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. L’art. 244 disciplina l’ordinanza con cui la Provincia o la Città metropolitana diffida il responsabile a provvedere quando sia accertato il superamento delle CSC. L’art. 245 riguarda gli obblighi del proprietario o del gestore non responsabile e consente anche interventi volontari; l’art. 250 prevede invece l’intervento d’ufficio dell’amministrazione quando il responsabile non sia individuabile o non provveda e non intervengano il proprietario o altri soggetti interessati.

Responsabilità del ricorrente e nesso causale

La Sezione ha ritenuto immune da vizi l’individuazione del ricorrente come responsabile della contaminazione. Il quadro istruttorio è stato considerato sufficiente secondo il criterio del più probabile che non.

Il generico richiamo alla possibile responsabilità di altri soggetti o alla vicinanza dell’ex acciaieria non è stato ritenuto idoneo a escludere la responsabilità accertata. Sarebbe stata necessaria la prova concreta della diversa dinamica degli eventi e l’indicazione dello specifico fattore alternativo cui imputare l’inquinamento; tale onere non è stato assolto.

Competenza e istruttoria tecnica

È stata esclusa l’incompetenza della Città metropolitana, poiché gli artt. 244 e 245 del d.lgs. 152/2006 le attribuiscono il potere di adottare l’ordinanza di diffida nei confronti del responsabile.

È stato inoltre escluso il difetto di istruttoria. In particolare, l’indagine preliminare e il piano di caratterizzazione risultavano sottoscritti da geologi abilitati, mentre i risultati analitici erano sottoscritti da un chimico iscritto al relativo ordine professionale. Le attività degli enti territoriali e delle agenzie competenti erano state ritenute complete, reiterate e sostenute da dati tecnici.

Partecipazione procedimentale

La Sezione ha ritenuto rispettate le garanzie partecipative. Il ricorrente era stato contattato nel gennaio 2022 per fornire documenti e informazioni e aveva ricevuto, nel giugno 2022, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, con invito a presentare memorie. La mancata presentazione di osservazioni non è imputabile all’amministrazione.

Misure di prevenzione e posizione del proprietario

Il Collegio ha distinto le misure di messa in sicurezza d’emergenza dalle misure di prevenzione, escludendo che possano essere equiparate. Nel caso concreto le misure di prevenzione risultavano mancate, anche in ragione dell’assenza di pavimentazione idonea a proteggere il sottosuolo e a impedire la veicolazione degli inquinanti.

La Sezione ha inoltre chiarito che non sussisteva un obbligo diretto ed esplicito del proprietario non responsabile di adottare interventi di messa in sicurezza d’emergenza, senza per questo escludere il diverso regime degli interventi d’ufficio e del recupero delle spese previsto dalla normativa ambientale.

Decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato e la Sezione ha espresso il parere che dovesse essere respinto. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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