Parere n. 42/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 dal sig. Fabio Genito, Titolare di Omonima Ditta Individuale, contro il Comune di Apice (BN), e nei confronti di Giuseppe Mogavero e Filippo Lebba, avverso la delibera comunale n. 06/25 del 24 marzo 2025 concernente procedimento di riconoscimento del pubblico uso su viabilità ricadente sulla proprietà del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera comunale n. 06/25 del 24 marzo 2025, concernente il procedimento di riconoscimento del pubblico uso su viabilità ricadente sulla proprietà del ricorrente
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente contesta la delibera comunale relativa al riconoscimento del pubblico uso su una strada che assume essere integralmente privata. Deduce che la strada non sarebbe mai stata assoggettata a uso pubblico, che non vi sarebbe stato alcun atto costitutivo di uso pubblico, che non si sarebbe formato un acquisto per usucapione ventennale e che la strada non sarebbe stata dicata ad patriam. Il Comune ha rappresentato una ricostruzione difforme, evidenziando che la strada collega le provinciali SP 30 e SP 31 ed era già classificata come strada vicinale nel registro dell'elenco delle strade comunali e private soggette a servitù pubbliche, redatto il 26 agosto 1908. Il Collegio ha inoltre rilevato una carenza istruttoria relativa alla mancata acquisizione della relazione ministeriale e della memoria di controdeduzioni del ricorrente, nonché la necessità di sottoporre al contraddittorio la questione pregiudiziale di giurisdizione rilevata d'ufficio.
Il parere
Il Consiglio di Stato non decide allo stato né sulle questioni di rito né sul merito del ricorso. Rilevata la carenza istruttoria, dispone l'acquisizione della relazione ministeriale e ordina all'Amministrazione riferente e al ricorrente di pronunciarsi, nel termine di trenta giorni dal ricevimento del parere e nel rispetto del contraddittorio processuale, sulla questione pregiudiziale di giurisdizione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73 c.p.a. La causa è rinviata a una successiva adunanza da fissarsi con decreto del Presidente.
Osservazioni
Carenza istruttoria
La Sezione rileva che la relazione ministeriale del 4 novembre 2025 risulta trasmessa in copia conoscenza senza allegati e che la memoria di controdeduzioni depositata dal ricorrente il 4 dicembre 2025 non risulta agli atti della Sezione. Occorre acquisire la documentazione necessaria prima di decidere.
Questione pregiudiziale di giurisdizione
La Sezione rileva d'ufficio una questione di giurisdizione e dispone che l'Amministrazione riferente e il ricorrente si pronuncino su di essa, nel rispetto del contraddittorio processuale e ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale base normativa per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 73 c.p.a.
È richiamato per imporre il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal Collegio, nella specie la questione pregiudiziale di giurisdizione.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la documentazione necessaria per la decisione non è integralmente disponibile agli atti della Sezione, il Collegio deve disporre gli opportuni incombenti istruttori prima di decidere nel rito o nel merito.
- La questione di giurisdizione rilevata d'ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti e dell'Amministrazione riferente mediante assegnazione di un termine per il deposito di osservazioni, ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
- La mancata acquisizione della relazione ministeriale e delle controdeduzioni del ricorrente impedisce una decisione consapevole sul ricorso straordinario e giustifica il rinvio a una successiva adunanza.
Ricorso straordinario sul riconoscimento del pubblico uso di una strada privata
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal titolare di una ditta individuale contro il Comune di Apice, con riferimento alla delibera comunale n. 06/25 del 24 marzo 2025, concernente il procedimento di riconoscimento del pubblico uso su una viabilità ricadente sulla proprietà asseritamente privata del ricorrente.
Premesse e posizione delle parti
Il ricorrente chiede l'annullamento della delibera sostenendo che la strada sarebbe privata e non sarebbe mai stata assoggettata a uso pubblico. Deduce, inoltre, l'assenza di un atto costitutivo dell'uso pubblico, il mancato perfezionamento dell'usucapione ventennale e la mancata dicatio ad patriam.
Il Comune di Apice ha fornito una ricostruzione diversa della vicenda, rappresentando che la strada collega le provinciali SP 30 e SP 31 ed era già classificata come strada vicinale nel registro dell'elenco delle strade comunali e delle strade private soggette a servitù pubbliche, redatto nel Comune il 26 agosto 1908.
Vicende procedurali e carenza documentale
Il ricorso, depositato presso la Sezione, era stato inizialmente trasmesso al Ministero delle infrastrutture, che lo ha poi inoltrato al competente Ministero dell'interno.
Il Ministero dell'interno ha riferito di avere trasmesso al ricorrente, il 4 novembre 2025, la relazione sulla domanda cautelare, assegnando il termine di venti giorni per controdedurre. Tuttavia, agli atti della Sezione la nota ministeriale risulta prodotta soltanto per conoscenza e priva dei relativi allegati. Inoltre, la memoria di controdeduzioni depositata dal ricorrente il 4 dicembre 2025 non risulta acquisita agli atti della Sezione.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione rileva una carenza istruttoria che non consente di procedere immediatamente alla decisione. In particolare, ritiene necessario acquisire la relazione ministeriale e la documentazione ad essa allegata, nonché assicurarsi della disponibilità della memoria depositata dal ricorrente.
Il Collegio rileva inoltre d'ufficio una questione pregiudiziale di giurisdizione. Prima di assumere qualsiasi decisione in rito o nel merito, dispone che l'Amministrazione riferente e il ricorrente si pronuncino su tale questione nel rispetto del contraddittorio processuale, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., entro trenta giorni dal ricevimento del parere.
Dispositivo e sviluppi successivi
La Sezione dichiara impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone gli incombenti istruttori indicati nella motivazione e rinvia la causa a una successiva adunanza, da fissarsi con decreto del Presidente. Il parere deve essere trasmesso anche al ricorrente.
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