Parere n. 43/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- e nei confronti della Regione -OMISSIS- e della Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di -OMISSIS- (d’ora in poi solo “Soprintendenza”) per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 250/2023 del Dirigente del Servizio edilizia privata del Comune di -OMISSIS-, emessa in data 18 maggio 2023, di demolizione «del muro a retta e della soprastante area di parcheggio e la rimessa in pristino dei luoghi […]», nonché di ogni atto preliminare e presupposto: segnalazione della Regione Carabinieri Forestale “-OMISSIS-” Stazione di -OMISSIS- del 12 novembre 2022; comunicazione del 12 dicembre 2022 di comunicazione di avvio del procedimento; l’esito del sopralluogo congiunto fra Carabinieri Forestale e Settore sismica della Regione -OMISSIS- del 13 marzo 2023 prot. n. 85264; proposta di provvedimento del Responsabile del procedimento del 31 marzo 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza comunale di demolizione n. 250/2023 relativa a un muro di sostegno e alla soprastante area adibita a parcheggio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e gli atti presupposti, deducendo: 1) l’incompetenza del Comune, sostenendo che, in area vincolata, il potere demolitorio spettasse esclusivamente alla Soprintendenza; 2) l’errata qualificazione degli interventi, che sarebbero consistiti nella mera riparazione del muro e nel livellamento e consolidamento permeabile del terreno, riconducibili all’edilizia libera o comunque assoggettabili alla sola sanzione pecuniaria; 3) l’omessa applicazione della fiscalizzazione dell’abuso, poiché la demolizione avrebbe arrecato grave pregiudizio alle parti conformi dell’immobile. È stata inoltre proposta istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbendo l’istanza cautelare. Quanto alla competenza, ha affermato che, per gli abusi edilizi in zona vincolata, Comune e Soprintendenza dispongono di competenze concorrenti: il Comune conserva il generale potere di vigilanza urbanistico-edilizia previsto dall’art. 27 del d.P.R. 380/2001 e deve adottare i provvedimenti ripristinatori. Quanto alla qualificazione delle opere, ha valorizzato il verbale del sopralluogo congiunto, avente efficacia di atto pubblico fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., dal quale risultavano un muro curvo di circa 26 metri, alto circa 4,75 metri, con area di sosta soprastante e interferenza con il cuneo di spinta, nonché l’assenza di deposito del progetto strutturale. La qualificazione comunale come interventi di manutenzione straordinaria è stata ritenuta condivisibile; la mancanza delle autorizzazioni paesaggistica e sismica ha ulteriormente confermato la legittimità dell’ordinanza. Quanto alla fiscalizzazione, la Sezione ha richiamato l’orientamento secondo cui la sanzione pecuniaria sostitutiva può essere applicata soltanto dopo l’accertamento dell’impossibilità di demolizione, nella successiva fase esecutiva, autonoma rispetto all’ingiunzione demolitoria.
Osservazioni
Primo motivo - Competenza del Comune in area vincolata
La censura è infondata. In caso di abuso edilizio realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico non sussiste una competenza esclusiva della Soprintendenza, ma una competenza concorrente con il Comune. L’art. 27 del d.P.R. 380/2001 attribuisce al Comune un generale potere di vigilanza e controllo sulle attività urbanistico-edilizie, comprese quelle riguardanti immobili vincolati, imponendo l’adozione dei provvedimenti necessari al ripristino della legalità.
Secondo motivo - Qualificazione degli interventi edilizi
La censura è infondata. Le risultanze del sopralluogo descrivono un muro di sostegno curvo di circa 26 metri, alto circa 4,75 metri, con area di parcheggio soprastante e interferenza con il cuneo di spinta, realizzato senza deposito del progetto strutturale. Il verbale di sopralluogo, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati ai sensi dell’art. 2700 c.c. La qualificazione delle opere come interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 è stata ritenuta condivisibile; l’assenza delle autorizzazioni paesaggistica e sismica conferma la legittimità della demolizione.
Terzo motivo - Fiscalizzazione dell’abuso
La censura è infondata. La sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 200, comma 6, della l.r. 65/2014 presuppone l’accertata impossibilità di demolire o rimuovere le opere abusive. Tale valutazione deve essere compiuta nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ingiunzione di demolizione; non costituisce quindi un presupposto necessario per la legittimità dell’ordinanza demolitoria.
Norme richiamate
nel caso di abusi edilizi realizzati in zona vincolata, non sussiste la competenza esclusiva della Soprintendenza ai beni culturali, ma una competenza concorrente dell’Amministrazione comunale
La disposizione attribuisce al Comune un potere generale di vigilanza e controllo urbanistico-edilizio anche sugli immobili sottoposti a vincolo e impone l’adozione dei provvedimenti ripristinatori.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
La qualificazione comunale degli interventi come manutenzione straordinaria è stata ritenuta condivisibile sulla base delle caratteristiche del muro e dell’area di parcheggio risultanti dal sopralluogo.
art. 200, comma 6, l.r. 10 novembre 2014, n. 65
Qualora, sulla base di motivato accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione o rimozione non sia possibile, il comune applica una sanzione pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 1.032,00
La fiscalizzazione dell’abuso può essere applicata solo dopo l’accertamento dell’impossibilità di demolire e nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordinanza demolitoria.
Il verbale redatto dagli agenti e dai tecnici intervenuti nel sopralluogo costituisce atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le circostanze di fatto direttamente accertate.
La disposizione, invocata dalla ricorrente, non esclude il potere comunale concorrente di vigilanza e repressione degli abusi edilizi in area vincolata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.
Massime di principio
- In materia di abusi edilizi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la competenza repressiva del Comune non è esclusa dalla competenza della Soprintendenza: i due poteri operano su piani concorrenti, spettando comunque al Comune l’esercizio della generale vigilanza urbanistico-edilizia e l’adozione dei provvedimenti ripristinatori di propria competenza.
- Il verbale di sopralluogo redatto da pubblici ufficiali e contenente l’accertamento diretto dello stato dei luoghi ha efficacia di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso sulle circostanze direttamente percepite e documentate.
- La qualificazione di un intervento edilizio deve essere effettuata considerando le sue caratteristiche oggettive e la sua incidenza strutturale e territoriale; la mera prospettazione del privato, non supportata da prova e non accompagnata da una specifica contestazione delle risultanze del sopralluogo, non è sufficiente a superare l’accertamento amministrativo.
- La fiscalizzazione dell’abuso, consistente nell’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, presuppone l’impossibilità di eseguire il ripristino e deve essere valutata nella fase esecutiva successiva all’ingiunzione demolitoria, senza condizionare la legittimità originaria dell’ordine di demolizione.
Ordinanza di demolizione di un muro di sostegno e di un’area di parcheggio in zona vincolata
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla proprietaria di un’unità abitativa contro un’ordinanza comunale di demolizione relativa a un muro di sostegno e alla soprastante area adibita a parcheggio, realizzati in un compendio sottoposto a vincolo paesaggistico. Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbendo l’istanza cautelare.
Premesse e procedimento
A seguito di una segnalazione della Regione Carabinieri Forestale, è stato effettuato un sopralluogo congiunto con il settore sismica regionale. Gli accertamenti hanno rilevato la presenza di un muro di sostegno e di un’area di sosta soprastante, senza risultanze di un deposito del progetto strutturale presso l’ufficio competente. Il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento e ha poi adottato l’ordinanza n. 250 del 18 maggio 2023, ordinando la demolizione del muro, dell’area a parcheggio e la rimessione in pristino, compresa la conformazione del pendio.
Nel procedimento per ricorso straordinario è stato rispettato il contraddittorio, poiché la relazione istruttoria ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, che non ha presentato repliche.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto tre principali censure:
- l’incompetenza del Comune, assumendo che in area paesaggisticamente vincolata il potere di ordinare la demolizione spettasse esclusivamente alla Soprintendenza;
- l’errata qualificazione delle opere, sostenendo che si trattasse della riparazione di un muro preesistente e del semplice livellamento e consolidamento permeabile del terreno, attività non soggette a titolo edilizio o assoggettabili a una mera sanzione pecuniaria;
- l’omessa applicazione della fiscalizzazione dell’abuso, sul presupposto che la demolizione avrebbe arrecato un grave pregiudizio alle parti conformi.
Competenza comunale in area paesaggisticamente vincolata
La Sezione ha respinto il primo motivo richiamando l’orientamento consolidato, da ultimo espresso da Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2025, n. 6873. In caso di abuso edilizio in zona vincolata non sussiste una competenza esclusiva della Soprintendenza. Il Comune mantiene il generale potere di vigilanza e controllo sulle attività urbanistico-edilizie del territorio, previsto dall’art. 27 del d.P.R. 380/2001, anche quando gli immobili siano sottoposti a tutela paesaggistica.
Ne consegue che il Comune può e deve adottare i provvedimenti definitivi necessari a ripristinare la legalità edilizia violata, ferma restando la competenza della Soprintendenza per gli autonomi profili di tutela paesaggistica.
Accertamento delle opere e loro qualificazione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non adeguatamente contestate le risultanze del sopralluogo. La ricorrente si era limitata a prospettare in termini assertivi la preesistenza del muro e la natura meramente manutentiva delle opere, senza fornire prova specifica e senza confutare puntualmente l’accertamento tecnico.
Dal sopralluogo risultavano:
- un muro a retta, presumibilmente in pietrame a gravità, con sviluppo curvo di circa 26 metri;
- un’altezza del paramento verticale di circa 4,75 metri;
- uno spessore in sommità variabile tra 35 e 45 centimetri;
- un’area di sosta soprastante di circa 10,10 per 5 metri;
- l’interferenza dell’area di parcheggio con il cuneo di spinta del muro;
- l’assenza di un progetto strutturale depositato presso l’ufficio competente;
- la realizzazione del muro, secondo la documentazione fotografica aerea, negli anni 2015-2016.
Il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici intervenuti è stato qualificato come atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c., per le circostanze direttamente accertate relative allo stato dei luoghi e alla situazione precedente.
Alla luce di tali elementi, la Sezione ha condiviso la qualificazione comunale degli interventi come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. 380/2001. La mancanza delle autorizzazioni paesaggistica e sismica è stata considerata un ulteriore elemento a sostegno della legittimità dell’ordinanza di demolizione.
Fiscalizzazione dell’abuso
È stato respinto anche il terzo motivo, relativo all’art. 200, comma 6, della l.r. 10 novembre 2014, n. 65. Tale disposizione consente l’applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva quando la demolizione o rimozione non sia possibile, previa motivata valutazione dell’ufficio tecnico comunale.
Richiamando Cons. Stato, 4 marzo 2024, n. 2072, e Cgars, sez. giur., 2 dicembre 2025, n. 971, la Sezione ha precisato che la cosiddetta fiscalizzazione:
- presuppone l’accertamento concreto dell’impossibilità di demolire le opere abusive;
- deve essere valutata nella fase esecutiva;
- interviene in una fase successiva e autonoma rispetto all’ingiunzione di demolizione.
Pertanto, l’asserita possibilità di arrecare danno alle parti conformi non rende illegittima l’ordinanza demolitoria e non impone al Comune di applicare già in quella fase la sanzione pecuniaria sostitutiva.
Conclusioni
Tutti i motivi sono stati ritenuti infondati. Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, con assorbimento dell’istanza cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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