Cassazione Penale, Ordinanza n. 11141/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e con sentenza di appello confermativa, sia pure con riduzione della pena, è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorso per cassazione censurava esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare l'incensuratezza, la scarsa significatività del fatto, la confessione e il comportamento collaborativo dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e comunque formulate in modo generico, senza effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha osservato che la Corte di appello aveva già esaminato le deduzioni difensive e aveva legittimamente negato le attenuanti generiche valorizzando elementi negativi quali la quantità di stupefacente, le modalità di conservazione e la pervicacia criminale, desunta anche dal fatto che l'imputato, pur incensurato, era sottoposto a misura cautelare custodiale in altro procedimento per reati analoghi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice contestata per la detenzione, a fini di spaccio, di marijuana e cocaina; la sentenza di merito è stata confermata in cassazione
invocato dal ricorrente per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul punto
richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
sentenza Corte cost. n. 86 del 13 giugno 2000
richiamata per il criterio relativo alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo quando non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche o meramente reiterative di doglianze già esaminate in appello, senza un confronto critico puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o della motivazione apparente, non potendo la Corte rivalutare il peso degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
- Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice può legittimamente attribuire rilievo negativo alla quantità di droga, alle modalità di detenzione/conservazione e a indici di pervicacia criminale desumibili dal contesto concreto, anche in presenza di incensuratezza formale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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