Cassazione Penale, Sentenza n. 51044/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia di appello. L'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, consumato il 10/04/2015. La difesa ha sostenuto che, calcolati gli atti interruttivi e la sospensione di 7 giorni relativa a un rinvio, il termine prescrizionale di 7 anni e 6 mesi si è esaurito il 17/10/2022, anteriormente alla discussione e alla sentenza d'appello (12/12/2022). Inoltre la recidiva infraquinquennale contestata non era stata applicata né valutata in motivazione, influendo sul calcolo della pena e degli effetti sulla sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il consolidato orientamento che ammette il ricorso per cassazione deducente l'intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza impugnata. Ha accertato che il reato si era prescritto il 17/10/2022 e che non sussisteva la prova evidente dell'innocenza ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. Pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma che punisce condotte inerenti stupefacenti; indica il titolo di reato per cui l'imputato è stato condannato.
Riferimento al decorso del termine prescrizionale e alle modalità di calcolo della prescrizione; usato per sostenere che la prescrizione si era completata prima della decisione d'appello.
art. 99, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulla recidiva infraquinquennale; la sua originaria contestazione non è stata valorizzata in primo grado e non figura nella motivazione, con effetti sul calcolo della pena e su valutazioni successive.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente come motivo di cassazione la doglianza relativa all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; basi l'ammissibilità del ricorso.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che il giudice possa assolvere quando risulta evidente l'innocenza; la Corte ha rilevato che non sussisteva tale prova evidente, quindi non è stata disposta l'assoluzione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Consolidato orientamento di legittimità che ammette il ricorso per cassazione per prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata: la doglianza è motivazione valida ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia impugnata, il ricorso per cassazione può essere ammissibile anche con un unico motivo volto a lamentare l'omessa dichiarazione, e può condurre all'annullamento senza rinvio.
- Le circostanze che incidono sul calcolo della prescrizione (atti interruttivi, rinvii, sospensioni) devono essere attentamente documentate e computate dalla difesa; omissioni o valutazioni non espresse in motivazione possono costituire errore di giudizio impugnabile.
- La contestazione di recidive o aggravanti rileva anche ai fini del calcolo della pena e può influire sulla valutazione della sospensione condizionale: tali circostanze devono essere esplicitamente valutate nella motivazione della sentenza.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando la questione è di diritto e la prescrizione è accertabile dagli atti, e non risultano elementi che impongano un nuovo esame istruttorio (es. prova evidente dell'innocenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.).
- Per massimizzare le possibilità di ottenere la declaratoria di estinzione, la difesa dovrebbe sollevare tempestivamente la questione della prescrizione e presentare calcoli dettagliati e documentati dei termini e delle interruzioni.
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