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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22300/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva ottenuto dalla Commissione territoriale il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria; il Tribunale di Bologna ha respinto l'opposizione con decreto del 28 giugno 2020. Contro tale decreto è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale. La procura depositata per il giudizio di cassazione, nelle materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne tale posteriorità; nel caso concreto, la procura reca soltanto l'autenticazione della firma con la formula "E' vera ed autentica", senza alcuna attestazione della data successiva alla comunicazione del decreto. Da ciò la Corte ricava l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per vizio della procura speciale: manca, nella procura depositata, l'esplicita certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, requisito imposto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. Non sono state liquidate spese, perché il Ministero non si è costituito nel merito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»

    Per i ricorsi per cassazione nelle materie regolate dalla norma è richiesto, a pena di inammissibilità, che la procura speciale sia rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dal regime speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, integrata e derogata dal regime speciale applicabile alla materia.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per indicare la costituzione del Ministero ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità, richiamato dalla Corte.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177

    «La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente»

    Viene applicata come principio di diritto vincolante: la certificazione del difensore deve riguardare espressamente sia l'autenticità della firma sia la posteriorità della data della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione relativi alle materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale requisito deve risultare espressamente dalla certificazione del difensore.
  • La mera autenticazione della firma del conferente non è sufficiente: il difensore deve attestare anche la data di rilascio della procura, in modo da rendere verificabile la sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato.
  • La mancanza della certificazione della posteriorità della procura integra una causa autonoma di inammissibilità del ricorso per cassazione nelle materie interessate dalla disciplina speciale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non si è costituita nel merito, non si provvede sulle spese; resta ferma, se dovuto, la declaratoria sull'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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