Cassazione Penale, Sentenza n. 35620/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel commercio di metalli, era stato dichiarato responsabile, in continuazione, del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, con riguardo alle dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta 2014 e 2015. Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 15 novembre 2024 emessa all’esito del rito ordinario, lo aveva condannato a due anni e sei mesi di reclusione. La Corte d’appello di Brescia, il 4 dicembre 2025, aveva dichiarato non doversi procedere per il fatto relativo al 2014, rideterminato la pena per la residua imputazione in due anni di reclusione, ridotto a euro 871.159,56 la confisca per equivalente e confermato la confisca diretta di euro 2.199.447,57, confermando nel resto la sentenza. Con tre motivi, sostanzialmente attinenti alla stessa questione, la difesa ha contestato: 1) l’applicazione dell’art. 2 d.lgs. 74/2000, sostenendo che le operazioni sarebbero state soltanto soggettivamente inesistenti e che gli acquisti sottostanti sarebbero comunque avvenuti; 2) l’assenza o manifesta illogicità della motivazione sulla natura delle operazioni; 3) la rilevanza dell’inesistenza soggettiva in relazione alle imposte dirette, deducendo inoltre che il commercio di metalli avveniva in regime di reverse charge e che i costi, pur riferibili a soggetti diversi da quelli fatturanti, erano reali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero le questioni già esaminate in appello e sollecitassero una diversa valutazione dei fatti e delle prove, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; le censure sono state inoltre giudicate manifestamente infondate. La ricostruzione dei giudici di merito, fondata sulla documentazione contabile e sulle prove dichiarative, indicava che le società emittenti erano prive di effettiva struttura idonea alle forniture, che non risultava un collegamento quantitativo o cronologico tra le fatture e acquisti reali presso altri fornitori e che ai pagamenti seguiva la retrocessione del denaro. La Corte ha ribadito che l’art. 2 d.lgs. 74/2000 comprende le divergenze tra realtà commerciale e documentazione fiscale, incluse le operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, e ha osservato che il richiamo al reverse charge e all’esenzione IVA era eccentrico rispetto alla contestazione riferita alle imposte dirette. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
A fronte, allora, di mancata corrispondenza (o mancata prova della corrispondenza) tra dato indicato e fattura, l'operazione non può che essere considerata inesistente, come ritenuto nella specie dalla Corte di merito, con la conseguente configurabilità dell'elemento oggettivo del reato contestato.
La dichiarazione fraudolenta è configurabile quando la fattura non corrisponde alla realtà dell’operazione, anche in mancanza di prova della corrispondenza tra il dato fatturato e gli acquisti effettivi; la nozione comprende le diverse forme di divergenza tra realtà commerciale e rappresentazione documentale.
art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 74/2000
Secondo la disposizione appena citata, costituiscono fatture per operazioni inesistenti le fatture emesse «a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».
La definizione normativa include sia le operazioni non effettuate, in tutto o in parte, sia quelle documentate con corrispettivi o imposta superiori al reale e quelle riferite a soggetti diversi da quelli effettivi.
Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è infatti quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Il controllo di legittimità sulla motivazione verifica completezza dell’esame, correttezza interpretativa e tenuta logica dell’argomentazione, ma non consente alla Cassazione di sostituire una propria valutazione del materiale probatorio a quella dei giudici di merito.
L'art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato.
L’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità quando non espone in modo puntuale ed esplicito critiche riferite alle ragioni della decisione impugnata.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La declaratoria d’inammissibilità comporta, ai sensi della norma, l’onere del ricorrente di sostenere le spese del procedimento.
Con sentenza del 4 dicembre 2025 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella del 15 novembre 2024 dal Tribunale di Cremona -che, all'esito di rito ordinario, aveva dichiarato Pedroni Fabiano Valerio, nella qualità di titolare della ditta individuale Pedroni Metalli, responsabile del reato ascritto di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen. e 2 d.lgs. n. 74/2000 per le dichiarazioni relative agli anni fiscali 2014 e 2015 e lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi sei di reclusione-
La norma è richiamata nel testo quale fondamento della contestazione in continuazione per le dichiarazioni relative a più annualità d’imposta; la Corte di cassazione non sviluppa un’autonoma interpretazione dell’istituto.
Massime di principio
- Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la nozione di inesistenza comprende la divergenza tra realtà commerciale e rappresentazione documentale, sia quando l’operazione manchi oggettivamente sia quando sia riferita a soggetti diversi da quelli effettivi; vi rientrano anche operazioni realizzate solo in parte o documentate con quantità o valori superiori a quelli reali.
- La Cassazione non può sostituire una propria ricostruzione dei fatti a quella dei giudici di merito: il ricorso è inammissibile quando chiede una diversa valutazione delle prove senza indicare un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p.
- Il motivo d’impugnazione deve confrontarsi puntualmente con le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; la mera riproposizione di argomenti già esaminati, senza critiche specifiche alla motivazione, determina l’inammissibilità per difetto di specificità.
- Ai fini del dolo generico del reato di dichiarazione fraudolenta, rileva la consapevole indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, con certezza della loro fittizietà o accettazione della relativa eventualità; nel caso deciso, la difesa non aveva coltivato una contestazione specifica sul dolo.
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